Entro il 30 settembre 2022 chi esegue lavori di Superbonus nelle unifamiliari, dovrà dimostrare il raggiungimento di almeno il 30% del SAL complessivo. Ma cosa si intende per intervento complessivo?
Il Decreto Aiuti ha confermato la proroga per il Superbonus per le unifamiliari
(Rinnovabili.it) – I mesi più caldi dell’anno nell’ultimo biennio hanno rappresentato per l’edilizia tutt’altro che una pausa estiva. E quest’anno non fa eccezione, anzi triplica le ansie di cittadini e costruttori alle prese con l’ultimazione dei lavori per il Superbonus nelle unifamiliari. A lasciare ancora molti punti di domanda in sospeso sono le modalità con cui calcolare ed attestare il SAL al 30% per le villette.
Il Decreto Aiuti infatti ha definitivamente confermato la proroga al 30 settembre 2022 per ultimare almeno il 30% dei lavori negli edifici unifamiliari, per poter detrarre anche le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di Superbonus.
Purtroppo però, quando si parla di Superbonus, la trasparenza è un optional.
La RPT ci dice come attestare il SAL al 30% per le villette
L’art 14 del Decreto Aiuti convertiti a luglio nella legge 91/2022, stabilisce che per usufruire del superbonus al 31 dicembre 2022, si dovranno ultimare lavori per almeno il “30% dell’intervento complessivo” entro il 30 settembre. Ma cosa si intende per interventi complessivo?
In aiuto ci viene la Commissione Consultiva della Rete Professionisti Tecniche con un chiarimento sugli adempimenti da assolvere per la presentazione del SAL.
Secondo la Commissione RPT per “intervento complessivo” si deve far riferimento a tutte le spese derivate dal quadro economico complessivo, ovvero anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni. Tutte le lavorazioni, anche quelle non oggetto di agevolazione da Superbonus, ma comunque previste nel titolo edilizio.
Per attestare il SAL al 30% si potrà quindi far riferimento anche ad una sola categoria di agevolazioni o di lavori, ovviamente fermo restando il completamento di tutte le opere previste.
Tra le note messe in evidenza dalla Commissione RPT anche la non obbligatorietà di protocollare il SAL, anche perchè chi si avvale della detrazione diretta e non di opzioni alternative quali sconto in fattura o cessione del credito. Non deve presentare SAL. Bisogna però dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30%, e per farlo la Commissione RPT indica una modalità pratica.
Il Direttore dei Lavori redige un SAL il cui importo (incluse le spese tecniche afferenti) sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel titolo edilizio, sia CILA, CILAS, PdC o SCIA, e dai contratti d’appalto. Il documento potrà essere accompagnato da eventuali pratiche aggiuntive:
- il libretto delle misure;
- documentazione fotografica;
- informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.
La tempistica è fondamentale, per cui la data attestata del SAL dovrà essere certa ed entro i limiti.
La Commissione RPT ha anche fornito un riepilogo generale dei criteri per determinare il SAL. In particolare:
- qualora siano presenti opere realizzate, occorre procedere alla loro quantificazione e contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.