Le nuove regole si applicano dalla prima cessione o sconto comunicato al Fisco a partire dal 1° maggio
(Rinnovabili.it) – Il Decreto Aiuti ha modificato le opzioni alternative alla detrazione diretta per usufruire dei bonus edilizi, introducendo una ulteriore cessione del credito da parte delle banche ai clienti professionali privati. Ma chi sono queste figure?
Il meccanismo di cessione ha subito moltissimi aggiornamenti in pochi mesi. Ad un certo punto ci si è accorti che i plafond delle banche a disposizione di queste transazioni erano in procinto di esaurirsi. Dopo la denuncia da parte di imprese e cittadini con crediti bloccati o ancora peggio, con lavori avviati ma senza la possibilità di cedere a propria volta il credito maturato, si è resa necessaria una misura correttiva.
Questa misura è stata inserita nel DL Aiuti 50/2022 permettendo di fatto anche ai privati di acquistare a loro volta i crediti dalle banche si cui sono correntisti. Attenzione però, queste novità si applicano solo alle prime cessioni o sconti in fattura comunicati al Fisco a partire dal 1° maggio 2022.
Chi sono i clienti professionali?
Secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella recente circolare n.19/E del 27 maggio, i clienti professionali sono clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che si assumono.
Le specifiche sono indicate nell’allegato numero 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307: “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, che definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta”.
Si tratta quindi di soggetti autorizzati ad operare in maniera autonoma nei mercati finanziari come:
- le imprese di grandi dimensioni che possiedano almeno due dei requisiti richiesti, come un bilancio superiore o pari a 20mln di euro, o fatturato superiore ai 40 mln di euro, o fondi propri pari o superiori a 2 mln di euro;
- ovviamente anche banche, imprese di investimento, istituti finanziari autorizzati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, negoziatori, agenti di cambio;
- investitori istituzionali, governi nazionali o corrispettivi.
Resta ovviamente fermo l’obbligo che tali soggetti abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca che andrà a sua volta a cedergli il credito.