L'Agenzia delle Entrate corregge la circolare 33/E. Nulla di nuovo su responsabilità solidale nei crediti edilizi, ma cambia l'interpretazione del Superbonus per le villette
La circolare n.33/E mette nero su bianco le responsabilità solidali degli acquirenti dei crediti edilizi
(Rinnovabili.it) – Lo scorso venerdì è stata pubblicata la tanto attesa circolare 33/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito l’indice di diligenza che lega gli acquirenti dei crediti edilizi (banche e istituti finanziari in primis) alle eventuali frodi. Ma tra gli argomenti affrontati c’è anche un capitolo dedicato alla imminente scadenza del Superbonus per le unifamiliari.
Come abbiamo già avuto modo di commentare, alcuni passaggi della circolare aprivano dubbi non da poco sul conteggio effettivo della fatidica percentuale del 30% dei lavori entro il 30 settembre, per poter detrarre al 110% tutte le spese sostenute fino a fine anno.
Sembrerebbe che, per evitare polemiche, il Fisco abbia corretto “al volo” la circolare 33/E, modificando poche, ma sostanziali parole.
Il capitolo incriminato è il 7 alla pagina 32. Per come poteva essere interpretata in una prima lettura, la circolare sembrava chiedere quale obbligo per dimostrare il raggiungimento di un minimo del 30% dei lavori complessivi, anche il pagamento degli stessi oltre che la realizzazione completa dei lavori. Di fatto però, questa interpretazione, si scontrava con le richieste della norma e con i successivi chiarimenti arrivati da più fronti sempre sul tema “30% dei lavori nel superbonus per le villette”.
Ecco che la nuova versione della circolare però si ravvede e non parla più di “pagamenti riferiti a lavori eseguiti”, ma semplicemente di “lavori eseguiti”.
Leggi anche Responsabilità solidale e cessione crediti: una nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate
Attenzione dunque: è bene ricontrollare la circolare in nostro possesso (se già l’avevamo scaricata) per essere certi di possedere la versione aggiornata.
Entro quando attestare il completamento del 30%
Il dubbio amletico sul quando presentare la documentazione che attesta il completamento del 30% dei lavori complessivi per proseguire con la detrazione del superbonus per le unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti, resta fermo sulla “tempestività”.
Ottimo vademecum sulla documentazione necessaria da presentare per l’attestazione, è il documento stilato dalla Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.