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Chiarimenti dal Fisco sulle proroghe alle detrazioni fiscali in edilizia

Con la circolare 9 del 1° aprile l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle proroghe stabilite dalla Legge di Bilancio 2022 per le detrazioni fiscali in edilizia

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Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay

(Rinnovabil.it) – Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni fiscali per l’edilizia apportate dalla legge di bilancio 2022. Con la circolare n.9 del 1°aprile 2022 il Fisco si esprime in particolare sui commi dell’articolo 1 della legge n. 234/2021. Tra gli argomenti trattati, le proroghe ai bonus edilizi per l’efficientamento energetico e per le ristrutturazioni, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate e sismabonus. Inoltre analizza le novità introdotte in materia di imposte dirette e le norme di stabilizzazione a regime del limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili.

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate rileva la proroga al 31 dicembre 2024 per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art.16), efficientamenteo energetico (art.14) e bonus mobili (Dl n. 63/2013 – (comma 37).

Proroga alle detrazioni fiscali per ecobonus

In particolare per la riqualificazione energetica per accedere all’ecobonus si avrà diritto alla detrazione del 65% per i seguenti interventi:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
  • sostituzione degli impianti si climtatizzazione invernale,
  • realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • ovvero delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogenerazione in sostituzione di impianti esistenti.

La detrazione del 70 o 75% sarà invece prevista per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2-quater dell’art.14 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L’AdE sottolinea però che per gli interventi individuati nel comma 1 e 2 dell’art.14 del dl 63/2013 la detrazione è ridotta al 50% per:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Si potrà sfruttare la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

L’installazione di impianti per la climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, avranno invece diritto alla detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2024 e fino ad un massimo di 30.000 euro.

Proroga per interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici individuati nell’articolo 16 del d.l 63/2013 la proroga scatta al 31 dicembre 2024.

La detrazione del 50% in questo caso spetta per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • per gli interventi antisismici con aliquota maggiorata;
  • l’acquisto si elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di recupero.

Per quest’ultimo punto in particolare, il Fisco chiarisce che per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Mentre, se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta. Per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Bonus verde e bonus facciate

La detrazione del 36% per le spese connesse per la sistemazione a verde, bonus verde, viene prorogata al 31 dicembre 2024.

Le proroghe alle detrazioni fiscali in edilizia previste dalla Legge di Bilancio 2022 si estendono al bonus facciate portandolo a fine 2022. Ma con la riduzione della percentuale che passa da 90 al 60%.

Bonus affitto

Chiarimenti dal Fisco anche in merito al bonus affitto per i giovani, riconosciuto – come detrazione Irpef dall’anno d’imposta 2022 – a favore dei giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione avente a oggetto una unità immobiliare o una sua porzioneda destinare a propria residenza (comma 155).