Il Decreto Sostegni Ter aveva limitato le cessioni dei crediti ad una sola successiva alla prima
(Rinnovabili.it) – Si è finalmente giunti al dunque sul problema delle frodi connesse alle cessioni dei crediti per i bonus edilizi, che per qualche settimana ha fatto paralizzato il mondo delle costruzioni.
All’interno del Decreto Legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, trovano posto anche le “Misure urgenti di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.
Il provvedimento ha sbloccato il limite ad una sola successiva cessione del credito d’imposta allungandolo a tre cessioni complessive solo però se effettuate a favore di banche, imprese di assicurazioni e intermediari finanziari.
Ricordiamo che il Decreto Sostegni Ter aveva bloccato le cessioni dei crediti cosiddette a catena, limitandole ad una sola cessione successiva alla prima. Il provvedimento ha fatto “tirare i remi in barca” a molti istituiti di credito, tra i quali Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, che hanno smesso di acquistare crediti generando così un parziale blocco del settore edile e dei cantieri.
Niente cessioni parziali
Con il Decreto Legge approvato in CdM, il Governo introduce un ulteriore paletto per scongiurare le frodi al settore. Viene abrogata la possibilità di cessioni parziali successive alla prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
“A tal fine – si legge nel pdf del Dl (consultabile dal sito di Ansa) – al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Come verranno attuate le disposizioni per la tracciabilità del credito, sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilirlo con un provvedimento specifico.
Sanzioni aumentate
Attenzione alle sanzioni, i furbetti della cessione finiranno nel penale. Come si legge nel Dl, “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.