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La cessione parziale del credito potrà avvenire solo per annualità: i chiarimenti del Fisco

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Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay

Il divieto di cessione parziale si applica alle comunicazioni arrivate a partire dal 1° maggio

(Rinnovabili.it) – La cessione parziale del credito successiva alla prima potrà avvenire solo per singola annualità. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella sua ultima Faq inerente al Superbonus ed ai Bonus edilizi.

Il divieto di frammentare il credito è arrivato con il nuovo comma 1-quater introdotto all’articolo 121 del DL Rilancio, dal famoso Sostegni Ter. Il motivo ovviamente è la tracciabilità delle carie cessioni, per evitare di incorrere in nuove frodi e, allo stesso tempo, facilitare il controllo da parte dell’Agenzia.

Cedibili le singole annualità

Come ormai sappiamo bene tutti, scegliendo di usufruire di determinati bonus edilizi, abbiamo la possibilità di cedere il credito maturato o di utilizzare lo sconto in fattura, piuttosto che la detrazione diretta in dichiarazione.

A ciascun credito il Fisco attribuisce un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni e in fase di caricamento sulla Piattaforma. I crediti derivati dalla prima cessione (o dallo sconto in fattura) sono divisi in rate annuali di pari importo in base alla tipologia di detrazione ed all’anno in cui si è effettuata la spesa. Di conseguenza ogni annualità avrà il proprio codice che dovrà essere indicato nelle eventuali cessioni successive. Potranno essere cedute anche più rate contemporaneamente, ma non potranno mai essere ulteriormente frazionate.

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Le quote restanti potranno essere cedute in un secondo momento o compensate direttamente nel modello F24.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, tutte queste disposizioni si applicano solo alle cessioni successive alla prima comunicate al Fisco dopo il 1° maggio.

Per ogni intervento una comunicazione

In contemporanea alla pubblicazione della nuova Faq, l’Agenzia si è trovata a rispondere ad un interpello che permette di chiarire in che modo vanno distinguere le varie cessioni.

Nello specifico si parla di Superbonus per il quale verrà effettuato un intervento trainante e 3 interventi trainati. Dopo aver citato la circolare n.30/2020 il Fisco chiarisce che se si utilizzano le opzioni alternative (cessione o sconto) alla cessione diretta, si dovrà inviare una comunicazione distinta per ciascun intervento. Nel caso specifico 4 diverse comunicazioni. E il caso non cambia anche qualora fosse sempre lo stesso fornitori ad effettuare più lavori.

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