Tra le novità contenute nella Legge la proroga del superbonus per le villette, la possibilità di spalmare i crediti in 10 anni, la conversione dei crediti delle banche in Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), la remissione in bonis fino al 30 novembre e le modifiche al sistema di eccezioni
Dal 16 febbraio 2023 la cessione del Credito del Superbonus 110 e dei bonus ordinari è vietata, tranne alcune eccezioni
(Rinnovabili.it) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Dl Superbonus si riapre la cessione del credito del Superbonus 110 per cento. Ma non tutti potranno beneficiarne. La norma da tenere sott’occhio adesso è la Legge 11 aprile 2023, n. 38 rivista alla luce dei 309 emendamenti in origine presentati.
Le novità più significative che entrano in vigore da oggi, 12 aprile 2023, riguardano la proroga del 110 per le villette, la possibilità di spalmare i crediti in 10 anni, la conversione dei crediti delle banche in Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), la remissione in bonis fino al 30 novembre e le modifiche al sistema di eccezioni previste dalla legge.
Le deroghe al divieto
Il Dl Superbonus nella sua prima veste ha sancito il divieto di cessione del credito per Superbonus, per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche a partire dal 16 febbraio 2023. Dopo lo sconcerto unanime del comparto, i legislatori hanno provato a correggere il tiro, inserendo nella Legge di conversione alcune deroghe.
Saranno esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura:
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
- gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
- gli interventi destinati all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Chi potrà cedere il credito del Superbonus 110
Le disposizioni ed i divieti contenute nella Legge Blocca Cessioni di aprile non si applicano ad alcuni particolari casi riferiti riferiti unicamente agli interventi per il Superbonus 110%:
- per gli interventi diversi dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima del 17 febbraio 2023;
- per condomini con delibera assembleare e CILA presentata prima del 17 febbraio 2023;
- per demolizione e ricostruzione di edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023.
Chi potrà cedere il credito dei bonus edilizi ordinari diversi dal Superbonus
Per gli interventi che accedono a bonus diversi dal Superbonus, la Legge n.38 dell’11 aprile 2023 stabilisce deroghe al divieto di cessione per:
- interventi per i quali risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per interventi di edilizia libera dove non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo nel caso di lavori già iniziati. In caso contrario farà fede per la deroga anche un contratto preliminare o un’autocertificazione delle parti.
Per le altre novità contenute nella legge di conversione del decreto superbonus si rimanda agli approfondimenti precedenti:
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