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Cessione crediti bonus edilizi: cosa fare in caso di errore o ritardo nella comunicazione

Con la circolare 33/E e la risoluzione 2022/58/E il Fisco fornisce le soluzioni in caso di Errore o ritardo nella comunicazione delle opzioni alternative.

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Scegliendo la remissione in bonis è possibile inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 pagando una sanzione

(Rinnovabili.it) – Cosa fare in caso di errore o ritardo nella comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura legato ai bonus edilizi? Le istruzioni le fornisce direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n.33/E e la cosiddetta “remissione in bonis”.

Errori nella comunicazione delle cessioni

E’ bene partire prima di tutto dagli eventuali errori commessi durante la comunicazione al Fisco della nostra opzione alternativa alla detrazione diretta del bonus, ovvero in caso scegliamo di cedere il credito o uno sconto in fattura. Il Fisco nella circolare 33/E distingue 3 tipi di errore: errore nella compilazione, errore formale o errore sostanziale.

Errore nella compilazione

In caso di compilazione errata nel modello inviato è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo all’invio. Se il tempo è trascorso la comunicazione può essere rifiutata dal cessionario, ma il cedente non potrà comunicare una nuova cessione.

Errore formale

L’errore o l’omissione di dati non essenziali alla detrazione è definito formale, come ad esempio errori nei recapiti, nei codici identificativi presentati ad ENEA o del rischio sismico. In questo caso il credito resterà valido sarà sufficiente inviare una comunicazione Pec all’Agenzia delle Entrate con i dati corretti all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Errore sostanziale

In questo caso si intende un errore che inciderà sulla detrazione spettante, ad esempio l’errata indicazione del codice dell’intervento, il limite di spesa, o il codice fiscale del cedente. In tal caso la Comunicazione può essere annullata utilizzando l’apposito modulo allegato alla circolare 33/E e solo su accordo di entrambe le parti, cedente e cessionario. A questo punto il beneficiario può inviare una nuova Comunicazione corretta se i termini non sono scaduti o avvalersi delle “remissione in bonis” a scadenza superata.

Leggi anche Responsabilità solidale e cessione crediti: una nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate

Ritardi nella comunicazione e remissione in bonis

La comunicazione al Fisco delle eventuali opzioni alternative (cessione o sconto in fattura) ha delle scadenze ben precise. Per il 2021 e per le rate residue del 2020 la scadenza era fissata al 29 aprile 2022 per i privati e al 15 ottobre 2022 per le partite Iva e per le società.

Sforando questi termini si potrà utilizzare la remissione in bonis, pagare una sanzione ed inviare comunque la comunicazione senza perdere il diritto alla cessione del credito, entro il 30 novembre 2022. Le informazioni preliminari sono contenute nella circolare 33/E, mentre le modalità operative sono indicate nella risoluzione dell’11 ottobre 2022 n.58/E.

Per la remissione in bonis la sanzione prevista è di 250 euro, da effettuare con modello F24 ELIDE e codice tributo “8114”.

La stessa risoluzione aiuta anche nella compilazione di tutti i campi dell’F24 relativi al Contribuente, nel caso di lavori sulle parti comuni dei condomini, o in casi in cui il primo cessionario sia un genitore o un erede o altro.

Dunque niente paura, anche in caso di errore o ritardo nella comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura esiste una soluzione per il momento percorribile.