Con l'entrata in vigore del DPR 75/2013, vengono definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
(Rinnovabili.it) – E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta il DPR 16 aprile 2013, n. 75, che una volta entrato in vigore, fisserà i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
Con l’entrata in vigore del Dl 4 giugno 2013 n.63, per il recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici, anche il Dl 192/2005 per l’attuazione della direttiva 2002/91/CE verrà adeguato alle esigenze comunitarie, con una serie di decreti appositamente studiati dal Mise.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 recante “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dl 192/2005”, entrerà in vigore il 12 luglio 2013.
Fissando dei requisiti unici per i professionisti accreditabili alla certificazione energetica degli edifici, il Dpr 16 aprile 2013, n. 75 sarà innanzitutto funzionale al completamento dell’attuazione della direttiva europea 2002/91/CE, per cui la Commissione Europea già nel 2006, mise in mora lo Stato Italiano per la parziale inadempienza delle prescrizioni della direttiva UE.
A CHI SI APPLICA
Il DPR 75/2013 si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica in applicazione della direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stessi provvedimenti.
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Saranno riconosciuto come soggetti certificatori:
- i tecnici abilitati, in possesso di un titolo di studio adeguato (dettagliati ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto) ed abilitati alla professione;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati);
- le società di servizi energetici (ESCO) che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CEconcernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati).
Per gli edifici già dotati di ACE, Attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa incaricata degli stessi adeguamenti.
I CORSI DI FORMAZIONE
Per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello nazionale, “da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, e, a livello regionale, da Regioni e Province autonome, nonché da altri soggetti autorizzati di ambito regionale. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell’Allegato 1 al decret”.
I CONTROLLI
Vengono infine fissati i criteri dei controlli di qualità del servizio di certificazione energetica, effettuati dalle Regioni e Province autonome, che sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono l’accertamento documentale degli attestati di certificazione, le valutazioni di congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo adottata, e le ispezioni dell’edificio.