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Contro il caro materiali, emendamento del Governo al decreto Sostegni bis

decreto Sostegni bis
Foto di congerdesign da Pixabay

L’emendamento governativo al Decreto Sostegni bis

(Rinnovabili.it) – Arrivano le prime misure per arginare il caro materiali in edilizia. Il Governo le ha inserite con emendamento al testo di conversione in legge del Decreto Sostegni bis. Il provvedimento, oggi in mano alla Commissione Bilancio della Camera, riporta nel complesso una serie di interventi urgenti, connessi all’emergenza COVID-19, per imprese, mondo del lavoro, settore sanitario e dei servizi territoriali. E, come sottolinea lo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), concede uno spazio anche alla revisione prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici.

Il settore edilizio si trova oggi in una situazione non facile, frutto in realtà della crisi iniziata nel 2007-2008 ma su cui sono andati ad aggiungersi gli effetti indiretti del Covid-19. Con la pandemia, infatti, i prezzi delle materie prime hanno preso la rincorsa e a fine 2020 metalli, plastiche, calcestruzzo e bitumi hanno registrato rincari record. Solo il tondo per cemento armato ha aumentato i costi del 117% tra novembre 2020 e aprile 2021.

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Come intervenire sul caro materiali? Una prima misura arriva con il Decreto Sostegni bis attraverso l’introduzione di un meccanismo di compensazione destinato alle aziende appaltatrici di opere pubbliche. Nel dettaglio, l’emendamento presentato dal Governo, prevede per i contratti in corso di esecuzione che il MIMS rilevi, entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali – in aumento o diminuzione – di oltre l’8% verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021. I dati saranno riportati in un decreto ad hoc e riguarderanno i singoli prezzi principali materiali da costruzione. La compensazione sarà quindi determinata “applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni” rilevate dal decreto “[…] con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni”. 

Si legge nel testo della modifica:

“Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto […] Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi”.

Ciascuna stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Potranno essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione e verrà creato un apposito Fondo Compensazioni da 100 milioni di euro per coprire eventuali deficit.

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“Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l’attenzione mostrata su questo tema e per la fattiva collaborazione con il governo – ha detto il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini – che ha reso possibile approvare una disposizione molto attesa dagli operatori del settore”.

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