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Niente cappotto termico in condominio se i lavori ledono il decoro architettonico

Ennesimo punto in elenco al tema delle riqualificazioni edilizie. A nulla vale la delibera in assemblea condominiale a maggioranza che approva un cappotto termico, se l'intervento lede il decoro architettonico

cappotto termico
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I pannelli isolanti esterni inoltre riducono il piano di calpestio dei balcone modificando di fatto una spazio privato senza il consenso dei proprietari

(Rinnovabili.it) – Il tema dell’isolamento dell’involucro edilizio per migliorare l’efficienza degli immobili ed accedere ai benefici dei vari bonus edilizi si arricchisce di un nuovo precedente. L’installazione del cappotto termico esterno in un condominio, può essere invalidata se lede il decoro architettonico dell’edificio, anche se l’approvazione dei lavori è avvenuta don delibera assembleare a maggioranza.

Cappotto termico si, solo se non stravolge l’estetica del fabbricato

La sentenza è del Tribunale di Sulmona, ma di fatto va ad aggiungersi alle già numerose pronunce degli organi giuridici, quali anche la Cassazione.

Il caso portato al giudice vede coinvolto un condominio oggetto di un intervento di riqualificazione energetica che ha comportato l’installazione di un cappotto esterno sulla facciata. Nonostante i lavori legati al bonus siano stati approvati a maggioranza in assemblea, due condòmini hanno presentato ricorso per annullare l’intervento ritenuto dannoso per due motivi: in primo luogo perchè il cappotto termico lede il decoro architettonico della struttura; inoltre l’inserimento di tali pannelli isolanti ha notevolmente ridotto la superficie utile di calpestio dei balconi.

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Si entra in un terreno minato dunque a cavallo tra l’esigenza di migliorare le prestazioni energetiche di un immobile e la necessità di non venir meno alla qualità estetica del fabbricato, rischiando anche un eventuale deprezzamento.

Ne caso in questione il Tribunale ha scelto di accogliere il ricorso dei due condòmini, imponendo al condominio il ripristino della situazione iniziale.

Prima del cappotto termico infatti, la facciata esterna dell’immobile era rivestita in pietra naturale non levigata ed in mattoni a vista. I pannelli isolanti di conseguenza, hanno deturpato il decoro dell’edificio coprendo queste due finiture considerate di pregio.

L’intervento verrebbe meno all’articolo 1120 del Codice civile che vieta “le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Il cappotto termico deturpa anche la proprietà privata

Ma il caso non si esaurisce qui. I due condòmini ricorrenti hanno inoltre sottolineato come i pannelli isolanti inseriti in facciata abbiano compromesso la superficie utile dei balconi. Dove prima era disponibile un balcone con profondità di 62 centimetri, ora con il cappotto termico la profondità passa a 47 centimetri, modificando una proprietà privata senza il consenso dei legittimi proprietari.