La prevalenza residenziale di un edificio determina quali proprietari potranno usufruire del 110%
(Rinnoabili.it) – Le autorimesse, le cantine e le pertinenze in generale non rientrano nel conteggio della superficie residenziale ai fini del Superbonus. Ma rientrano invece nel calcolo per i limiti massimi di spesa.
A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate tornata a produrre risposte quotidiane in tema di bonus edilizi, dopo un temporaneo silenzio derivato dalla fase di stallo che stava attraversando il mercato.
E visto che la recente pubblicazione in Gazzetta del Dl Aiuti ha prorogato le tempistiche per il Superbonus nelle unifamiliari e, soprattutto, sbloccato il meccanismo di cessione del credito, cittadini e imprese sono tornate nei cantieri, provando a terminare i lavori.
La domanda posta al Fisco in questo caso, si riferisce ancora una volta al calcolo della superficie residenziale. Quali superfici concorrono al conteggio nel caso di un condominio misto? Autorimesse e cantine vanno considerate? E quali sono i limiti di spesa?
I dubbi arrivano da un condominio composto da 6 unità immobiliari: 3 residenziali con cantina annessa, 2 adibite ad albergo, e una autorimessa destinata a pertinenza delle tre unità abitative.
Gli occupanti hanno intenzione di eseguire dei lavori di riqualificazione energetica sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari. Gli interventi prevederanno la coibentazione dell’involucro con un cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione degli infissi nelle unità residenziali.
Il calcolo della superficie residenziale
Per poter rispondere ai quesiti posti dal contribuente, il Fisco ribadisce che è essenziale preliminarmente verificare che l’edifico sia residenziale nella sua interezza. Ovvero quando la superficie complessiva delle residenze comprese nell’edificio sia superiore al 50%.
Questo conteggio va effettuato facendo riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari secondo quanto previsto dall’Allegato C del Dpr 138/1998.
“Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone”. Di conseguenza i box, le cantine, i magazzini o qualsiasi pertinenza dell’unità immobiliare, va escluda dal conteggio.
Entrando nel dettaglio del caso specifico, la “prevalenza residenziale” andrà calcolata confrontando la superficie delle 3 unità residenziali, con la superficie complessiva scorporata delle superfici delle autorimesse.
Ricordiamo che, per i lavori sulle parti comuni, se la superficie a residenza è superiore al 50% dell’intero edificio, è possibile effettuare ammettere al Superbonus anche il proprietario dell’unità non residenziale. In caso contrario solo il detentore dell’unità residenziale avrà diritto alla detrazione.
I limiti di spesa
Se si tratta di interventi di efficientamento sia sulle parti comuni che sulle unità residenziali, il limite di spesa massimo agevolabile, è calcolato tenendo conto di tutte le unità immobiliari, comprese le pertinenze (indipendentemente che siano o meno riscaldate). Inoltre, se il calcolo della superficie residenziale è superiore al 50% dell’intero complesso, si potranno inserire nell’ammontare massimo, anche le unità non residenziale, in questo caso le due capere dell’albergo.
“L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili”.