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Veranda sul balcone: è abuso o può essere sanata col Salva Casa?

Veranda sul balcone
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Sono diverse le domande che certamente molti di noi si sono posti dopo l’approvazione del Salva Casa inerenti alla realizzazione di una veranda sul balcone: quando l’intervento è abusivo e quando non fa cubatura? In quali casi posso sanare la veranda costruita sul balcone? Se aumenta la volumetria è possibile sfruttare le nuove tolleranze costruttive del Salva Casa? Le risposte sono molteplici, a fare la differenza è soprattutto la realizzazione di una veranda (anche se difforme) contestualmente alla presentazione di un qualsiasi titolo edilizio, in questo caso potremmo avere qualche speranza di sanare con il Salva Casa, in caso contrario occhio alla volumetria.

Quando la veranda sul balcone non fa cubatura?

Gli interventi realizzabili senza titolo edilizio sono quelli che rientrano nell’”edilizia libera”. Devono essere temporanei, non fissi e facilmente removibili. La veranda è però “una terrazza o un balcone chiuso mediante un telaio (in acciaio, alluminio o legno), che può essere dotato di vetrate”. Di conseguenza una veranda non potrà mai essere considerata edilizia libera come confermato a più riprese dalla giurisprudenza.

Quando la veranda sul bancone è considerata nuova costruzione?

Il problema principale di una veranda sul balcone è che generalmente comporta un aumento della volumetria ed una modifica alla sagoma dell’edificio. In questo caso l’unica via per realizzare una veranda sarà quella di richiedere prima un permesso di costruire  per ristrutturazione edilizia. 

Cosa accade se la veranda è stata costruita prima del 24 maggio 2024?

Il caso più raro quando si pensa alla chiusura di un balcone con una veranda è proprio quello che rientra nella casistica sanabile con il Salva Casa. Innanzitutto il manufatto deve essere stato costruito prima del 24 maggio 2024 (entrata in vigore del Dl Salva Casa), inoltre deve essere realizzata contestualmente ad altri lavori per i quali è stato richiesto un titolo edilizio,  non importa se risulta differente da quanto dichiarato. 

In questo caso il Salva Casa ci permette di sfruttare le nuove tolleranze costruttive che concedono un lasciapassare anche alla volumetria in più nel caso in cui rientri in un range compreso tra il 2% ed il 6% in base alle dimensioni della casa. 

Ad esempio: per un appartamento di 60 mq, potremo tenerci la veranda sul balcone nel caso in cui la superficie in più sia uguale o inferiore a 3,6 mq (6%).

Se esiste un titolo edilizio, si potrà dunque parlare di sanatoria semplificata come definita dal nuovo articolo 36-bis introdotto dal Salva Casa. 

Attenzione: esistono tuttavia delle norme essenziali da considerare, ovvero la distanza tra gli edifici, le norme di igiene e sicurezza, la normativa urbanistica, se la nostra veranda risulta non conforme, non potrà in nessun caso essere sanata.  

Attenzione alla differenza tra Veranda e pergotenda?

Ma il salva Casa permette di sanare le VePa e le pergotende, dunque la veranda potrebbe essere assimilabile a queste due tipologie? In realtà la risposta è negativa. Il Salva Casa modifica il testo Unico Edilizia descrivendo le Vepa come:

vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere 

dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici”.

Ancora una volta dunque la discriminante è l’aumento della volumetria e la temporaneità dell’intervento. VePa e pergotende sono facilmente removibili, mentre una veranda è una struttura fissa.

Per chi ha realizzato una veranda abusiva sul balcone l’unica via è dunque quella di richiedere un permesso di costruire in sanatoria, ovviamente prima che sia stato emesso l’ordine di demolizione e sempre che l’intervento risulti conforme alle norme urbanistiche.

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