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Superbonus 2024: tutto quello che devi sapere dopo l’ok al DL n.39/2024

Superbonus 2024
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Nonostante le molte richieste ddl mantiene una parziale retroattività per tutti gli interventi sostenuti nei primi mesi del 2024

Si chiude oggi la partita sul Decreto Superbonus 2024 che ieri ha ricevuto il primo via libera dalla Camera dei Deputati che ha approvato la fiducia posta dal Governo. La conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” si concluderà oggi, per poi passare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Molte le novità che hanno inciso non solo sul Superbonus, ma anche su Sisma bonus, Bonus Barriere Architettoniche e sul meccanismo di cessione del credito. 

Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche al Superbonus 2024 e non solo. 

Stop a sconto e cessione del credito (Articolo 1)

La prima bomba sganciata dal Decreto sul Superbonus 2024 ha messo un punto alle opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus, ovvero sconto in fattura e cessione del credito. 

Lo stop estende quanto previsto dal Decreto “Blocca Cessioni “ n.11/2023 a tutti i bonus edilizi eliminando la possibilità di cedere il credito anche per gli enti del terzo settore e IACP. 

Allo stesso tempo il decreto prevede alcune possibilità di deroga al divieto di cessione per alcuni particolari casi. Potranno ancora utilizzare le opzioni alternative cessione e sconto:

Le deroghe per edifici colpiti da sisma e per il terzo settore

Il comma 2 ed il comma 3 mettono nero su bianco alcune eccezioni valide sia per gli enti del terzo settore che per gli immobili danneggiati dal sisma. Potranno continuare ad utilizzare il cessione del credito e sconto in fattura solo se entro il 30 marzo 2024 (entrata in vigore del Decreto Superbonus 2024):

Deroghe per bonus barriere architettoniche

Il comma 4 puntualizza che nel caso del bonus barriere architettoniche 75%, si potrà continuare ad utilizzare la cessione o lo sconto solo a patto che entro il 30 marzo 2024:

Se le spese non sono state sostenute entro il 30 marzo 2024 non si ha diritto allo sconto in fattura o cessione. Il comma 5 è forse uno dei più incisivi dell’articolo 1 dato che stabilisce che, se entro il 30 marzo 2024, non sono state sostenute spese documentate da fatture per lavori già effettuati, non si avrà diritto all cessione del credito o allo sconto in fattura, sia nel caso di Superbonus che per tutti gli altri Bonus edilizi.

Fondo per il cratere sismico e per il terzo settore (Articolo 1-bis e ter)

Tutti gli edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2024, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e che non rientrano nell’elenco indicato nell’Articolo 1 (comma1) del DL Superbonus n.39/2024, potranno accedere ad un fondo apposito per sostenere le spese di riqualificazione. Dotazione del fondo: 35 milioni di euro per il 2025.

Anche gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati dal terzo settore, dalle ONLUS e dalle organizzazioni di volontariato, potranno accedere ad un fondo apposito con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2025.

Stop alla remissione in bonis (Articolo 2)

Il testo approvato dalla Camera in tema di conversione del Decreto Superbonus 2024 mantiene praticamente inalterato lo stop alla remissione in bonis per le comunicazioni tardive o errate all’Agenzia delle Entrate. Non sarà possibile utilizzare la remissione in bonis nemmeno per le cessioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. La comunicazione al Fisco delle spese sostenute nel 2023 ed in quelle precedenti dal 2020 al 2022 si ferma al 4 aprile 2024.

Comunicazioni dei dati ad ENEA (Articolo 3)

Al fine di monitorare la spesa relativa agli interventi agevolabili con il Superbonus ed il Sismabonus, il Ddl introduce l’obbligo di trasmettere ad ENEA, al termine dei lavori, una serie di dati specifici:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui ai punti 2) e 3).

I soggetti a cui è richiesto l’obbligo di tale trasmissione sono:

La norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal decreto attuativo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

Il Fisco dà i numeri: l’ammontare dei crediti dei bonus edilizi arriva a €219 mld

In caso di debiti con il Fisco, stop alla compensazione di crediti fiscali (Articolo 4)

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, non sarà più possibile compensare con i crediti fiscali tali debiti.

E modifica la disciplina prevista in materia di divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Come cambia la rateazione annuale per la detrazione diretta o per le cessioni (Articolo 4-bis e ter)

No alla compensazione con crediti previdenziali

L’articolo 4-bis introduce un cambio non di poco conto per le banche, assicurazioni e gli intermediari finanziari. La norma dispone che tali soggetti non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il divieto in argomento si applica alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025

In caso di violazione, è previsto il recupero del credito ed una multa. 

Detraibilità in 10 anni

Il comma 4 è stato introdotto con l’emendamento del Governo e prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, alcune tipologie di bonus dovranno detrarre le spese nell’arco di 10 anni (spalma crediti) e non più in 4 o 5 come priva previsto.

I bonus interessati dalla modifica sono:

Deprezzamento crediti fiscali: spalmarlo in 10 anni potrebbe costarci caro

Crediti d’imposta e sconto in fattura in 4 o 5 anni

Il comma 5 esclude dallo spalma crediti in 10 anni gli acquirenti dei crediti edilizi. Nello specifico per gli interventi ammessi al Superbonus i crediti saranno ripartiti in 4 quote annuali di pari importo, mentre per gli interventi relativi al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e per gli interventi antisismici i crediti saranno ripartiti in 5 quote annuali di pari importo.

Se il credito è stato ceduto ad un valore inferiore al 75% cambia la ripartizione annuale

La norma prevede solo per i soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari) una ripartizione dei crediti in 6 rate annuali di pari importo solo nel caso in cui abbiano riconosciuto al cedente un un prezzo inferiore al 75% (vincio alla soglia di usura). La disposizione non vale per i crediti acquistati ad oltre il 75% del valore. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Niente cessione per le rate residue per nessun bonus

Il comma 7 vieta l’ulteriore cessione o sconto in fattura delle rate residue non ancora fruite in detrazione, per qualsiasi bonus edilizio.

Vigilanza e Controllo da parte dei Comuni (Articolo 4-ter)

Il Decreto Superbonus 2024 intensifica l’attività di controllo sulle frodi, sollecitando i Comuni ad effettuare segnalazioni al fine di contrastare l’evasione. Ai Comuni che effettuano le segnalazioni sarà riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

Bonus Ristrutturazione passa al 30% (Articolo 9-bis)

Come abbiamo visto, il ddl 9/2024 non agisce solo sul Superbonus 2024, ma ingloba al suo interno anche disposizioni inerenti agli altri bonus edilizi.
E’ questo il caso del Bonus Casa o Ristrutturazione che a partire dal 1°gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2032, vedrà la sua aliquota ridotta al 30% con massimale di 48.000 euro. 

Per l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2024, l’aliquota resta al 50% con massimale a 96.000 euro.Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 l’aliquota scenderà al 36% con massimale di 48.000 euro.

Ai seguenti link potrai trovare i riferimenti utili per comprendere al meglio la nuova norma:

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