In quali circostanze può essere utilizzato il Superbonus 110% per detrarre spese sostenute per l'efficientamento di un immobile colpito dal sisma e giudicato inagibile?
Il dubbio del proprietario di un fabbricato che verrà demolito e ricostruito con il contributo post sisma
Il proprietario di un fabbricato colpito dal sisma e dichiarato inagibile si è rivolto direttamente all’Agenzia delle Entrate per capire quando, in che modalità e secondo quali tempistiche, sia possibile sommare al contributo per la ricostruzione anche i benefici portati con sé dal Superbonus 110 %. Viste le recenti modifiche normative in tema bonus edilizi e agevolazioni fiscali è una domanda che merita un approfondimento.
Demolizione e ricostruzione grazie al contributo per la ricostruzione
Il contribuente nel dubbio è proprietario di un fabbricato composto da abitazione, magazzino e autorimessa giudicati inagibili in seguito ad eventi sismici. L’intenzione è quella di demolire e ricostruire l’intero edificio con interventi antisismici e di efficientamento energetico.
A seguito del terremoto del 2016 questo complesso è stato suddiviso in due blocchi, con differenti prescrizioni:
- un primo blocco che risultava già inagibile dal precedente terremoto del 2009 e che di conseguenza non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione. L’unico contributo potrà essere erogato per la demolizione dell’immobile;
- ed un secondo blocco divenuto inagibile invece in seguito agli eventi sismici del 2016 e che potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione.
Chiarito quale sarà il contributo per la ricostruzione, al proprietario non resta che capire in quale misura potrà sfruttare il Superbonus 110 %.
Superbonus 110 % per edificio inagibile: quando e per quali lavori
Le indicazioni da seguire in casi analoghi a quello appena esposto devono far riferimento alla risposta dell’AdE n.119 del 31 maggio 2024.
Dopo aver fornito di prassi il quadro normativo del Superbonus 110 %, il Fisco ricorda che, in caso di ristrutturazioni a seguito di eventi sismici, è possibile utilizzare il 110 esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Cosa significa: nel caso in esame gli immobili suddivisi in due unità potranno utilizzare il Superbonus 110% al netto dei contributi già riconosciuti, per la parte di spesa rimasta a carico del proprietario. Eventuali contributi ricevuti devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Il secondo dubbio del contribuente riguarda invece l’arco temporale: fino a quando potranno essere detratte al 110 % le spese sostenute per effettuare interventi antisismici e di efficientamento?
La proroga al Superbonus riguarda gli edifici colpiti dal sisma a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questo caso, trattandosi di un edificio residenziale, le spese potranno essere detratte al 110% fino al 31 dicembre 2025.
Limiti di spesa
In ordine ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, il Fisco ricorda che:
- nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, la spesa massima detraibile è pari a €96.000.
- per gli interventi di efficientamento invece, il limite di spesa sarà determinato in base a ciascun intervento trainante o trainato (vedi Circolare n. 24/E del 2020).
E’ bene ricordare che il Decreto Superbonus, oggi legge n.67/2024, ha concesso alle aree del cratere sismico, la possibilità di usufruire ancora della cessione del credito e dello sconto in fattura per le istanze presentate a partire dal 30 marzo 2024. A questo fine sono stati istituiti due fondi appositi da 400 milioni di euro per interventi antisismici e del valore di 35 milioni di euro per lavori Superbonus.