E’ ancora possibile sfruttare il Super Sismabonus 110 per gli interventi antisismici? E in quali casi si può cedere il credito o servirsi dello sconto in fattura?

Nonostante la fine del Superbonus 110% nella sua forma originale senza decalage, esiste ancora una possibilità di sfruttare la detrazione massima: ovvero quando gli immobili risultano danneggiati da eventi sismici. In questo caso si applica il cosiddetto Super Sismabonus 110, valido anche per tutto il 2025.
Ma la procedura per avvalersi del contributo statale per ristrutturare un immobile con i dovuti interventi antisismici è tutt’altro che semplice.
E’ qui che interviene la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti che ha pubblicato ieri il suo “Speciale Superbonus Eventi sismici” al 110% (con opzioni di sconto e cessione) sulle spese sostenute fino a fine 2025”.
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Superbonus Rafforzato o Contributo per la ricostruzione?
Il Documento esamina il complesso intreccio normativo che regola l’applicazione del “Superbonus Rafforzato”, del Sismabonus e del Super Sismabonus 110.
Il primo elemento fondamentale da tenere presente è che la detrazione massima spetta anche nel caso in cui gli interventi beneficino del contributo previsto per la ricostruzione, tuttavia in questo caso, la detrazione superbonus trova applicazione solo sulle spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione. Ovvero solo sulle spese che effettivamente rimangono a carico del beneficiario.
Qui le possibilità offerte al contribuente si dividono in due strade:
- se si sceglie di rinunciare al contributo per la ricostruzione, si potrà accedere esclusivamente al Superbonus Rafforzato ottenendo il diritto ad una maggiorazione del 50% sui tetti massimi di spesa ordinari;
- mantenendo invece entrambi i contributi si seguiranno le procedure consuete previste rispettivamente per le due misure, presentando però un solo titolo edilizio, sia esso una SCIA, un Permesso di Costruire o un Titolo Unico.
A seconda della scelta cambiano anche le possibilità offerte dal Super Sismabonus 110 di accedere alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Chi può accedere al Super Sismabonus 110?
Lo speciale dei commercialisti è estremamente utile anche per inquadrare quando e chi può effettivamente accedere al Super Sismabonus 110. Due i capitoli dedicati all’ambito di applicazione nei quali è fornito rispettivamente l’elenco:
- degli immobili che possono essere oggetto degli interventi agevolati;
- dei soggetti che possono sostenere le spese dedicate agli interventi agevolati.
Attenzione: in nessun caso è agevolabile un intervento di “nuova Costruzione”, ma unicamente interventi di “manutenzione”, “restauro risanamento conservativo” o “ristrutturazione edilizia”.
Superbonus Rafforzato, quando è ancora possibile cedere il credito
L’altro aspetto cruciale trattato nel vademecum dei Commercialisti e legato al Super Sismabonus 110 è la possibilità, o meno, di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per le spese sostenute nel 2025.
Nell’ipotesi in cui il contribuente scelga il “Superbonus Rafforzato” ovvero rinunci al contributo per la ricostruzione, l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta cambia a seconda della data di sostenimento delle spese.
Questa “speciale disciplina eventi sismici” distingue due casi:
- gli interventi le cui spese siano state sostenute fino al 29 marzo 2024, per le quali è ancora valida la possibilità di sfruttare sconto in fattura e cessione del credito;
- gli interventi eseguiti dopo il 30 marzo 2024, per i quali si potrà usare cessione o sconto in fattura solo se:
- “risulti presentata” la CILA-S, “se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini”;
- “risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata” la CILA-S, “se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini”;
- “risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 […] e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici”;
- “risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119”;
- “siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 […] e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo
- rientrano nella norma derogatoria (sino al raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto) di cui al comma 3-ter.1 dell’art. 2 del d.l. 11/2023 (identificato nel paragrafo 3.2 del vademecum dei Commercialisti.
Il documento affronta infine le varie casistiche possibili anche per il conteggio del tetto di spese a seconda della data in cui si sostengono le spese o si opta per la rinuncia al contributo per la ricostruzione. I capitoli segnalati in questo caso sono:
- Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024, senza rinuncia
- Richiesta di contributo e rinuncia entrambe entro il 29 marzo 2024
- Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024 e rinuncia dopo il 29 marzo 2024
- Richiesta di contributo dopo il 29 marzo 2024, senza rinuncia,
- Richiesta di contributo e rinuncia entrambe dopo il 29 marzo 2024.
Scarica lo speciale Super Sismabonus 110 della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.