Il divieto è attivo a partire dal 1° luglio 2024
Dal 1° luglio 2024 sono in vigore importanti modifiche sulla possibilità di compensazione dei crediti fiscali legati non solo ai bonus edilizi, messe in atto dalla legge di Bilancio 2024 e dal successivo Dl n. 39/2024. Ad aiutare la complessa navigazione di questi ultimi provvedimenti che hanno introdotto non poche limitazioni alle possibilità di recupero dei crediti ceduti ha provato prima la circolare n.16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate. Maggiore efficacia e di più facile comprensione è però il Dossier predisposto da ANCE “Nuova disciplina della compensazione dei crediti, le indicazioni operative del Fisco” che focalizza l’attenzione sulle due principali modifiche introdotte dalle due normative:
- l’obbligo di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.
Compensazione dei crediti fiscali solo tramite il Fisco
Fino al 30 giugno 2024 gli F24 dedicati ai crediti da compensare potevano essere presentati sia attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate nel caso di saldo finale di importo pari a zero; oppure mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari quali banche, poste e assicurazioni, nel caso di saldo finale di importo positivo.
Ma a partire dal 1° luglio 2024 resta valida solo la prima modalità, che si prende in carico anche la seconda tipologia di crediti.
Per i casi che si trovano a “cavallo” tra la vecchia disciplina e la nuova, il Fisco nella sua circolare ed ANCE nel suo dossier aiutano a sbrogliare la matassa e sciogliere i dubbi. A far fede è sempre e soltanto la data di esecuzione delle deleghe. Quindi in caso di:
- eventuale prenotazione delle deleghe effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati,
- eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024,
si dovrà sempre procedere alla compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Un intervento che ha destato non poche critiche anche da parte del sistema bancario.
Niente compensazione orizzontale con debito scaduti oltre i 100.000 euro
Un altro punto cruciale, questa volta contenuto nel DL n.39/2024, poi convertito nella Legge n.67/2024, è il divieto di compensare i crediti se in presenza di debiti con il Fisco, già scaduti e superiori ai 100.000 euro.
Il Dossier ANCE aiuta dunque a capire quali somme concorrono al raggiungimento di questa soglia limite di 100mila euro:
- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
- gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
- le somme accessorie (i.e. sanzioni e interessi).
Queste somme concorrono al raggiungimento della soglia solo se:
- risultano scaduti i termini di pagamento, per i quali bisognerà fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente, mentre per gli accertamenti esecutivi al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento;
- non sussistono di sospensione giudiziale o amministrativa in caso di “danno grave o irreparabile” chiesto dal ricorrente alla corte di giustizia tributaria;
- non sono in essere piani di rateazione.
Di conseguenza, se già è in atto una rateizzazione concordata con l’agente di riscossione, queste somme non concorrono alla soglia dei 100.000 euro.
Divieto di compensazione dei crediti fiscali: in quali casi?
Superati questi fatidici 100.000 euro scatta il divieto alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali. Per prima cosa, come ribadisce ANCE, è bene sottolineare che la preclusione riguarda sia i crediti di natura erariale che quelli di natura agevolativa, come ad esempio:
- i crediti relativi alle imposte erariali,
- il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
- crediti relativi a bonus edilizi.
Resta invece attiva la possibilità di compensare con debiti Inps o Inail.
A titolo d’esempio, il Fisco nella sua circolare riporta un caso tipo utile a chiarire come comportarsi in questo determinato caso.
“In presenza di debiti scaduti per 150.000 euro e di un credito compensabile per 200.000 euro, nemmeno l’eccedenza di 50.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo o, quantomeno, ridotto al di sotto della soglia rilevante”.
Come ripristinare il diritto alla compensazione
I divieto viene meno nel momento in cui il debito si riduce ad una somma uguale o inferiore ai 100mila euro anche se la riduzione si deve ad una concordata rateizzazione o all’avvio di un provvedimento giudiziale o amministrativo delle somme dovute.
Sulle modalità di pagamento dei debiti scaduti relativi a imposte erariali, la Circolare 16/E/2024 conferma che “tali debiti potranno essere pagati – anche parzialmente – mediante l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte”.
In altre parole è necessario che sia i debiti iscritti a ruolo che i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali: in tali casi potrà procedersi al pagamento degli stessi mediante compensazione. In tutti gli altri casi, invece, il pagamento dovrà avvenire senza compensazione.
Coordinamento con il precedente divieto di compensazione
Prima del Dl n.39/2024 era comunque attivo un divieto di compensazione regolato dal Dl n.78/2010. La circolare del Fisco perciò chiarisce quali siano i rapporti tra i due provvedimenti.
L’articolo 31, comma 1 del DL n. 78/2010, prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
La nuova normativa attiva dal 1° luglio 2024 si differenzia invece per la portata più ampia: vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli di natura agevolativa. Mentre, infatti, la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione unicamente dei crediti erariali, un debito con il Fisco superiore a 100.000 euro impedisce la compensazione di crediti fiscali di qualsiasi natura.
Scarica QUI il Dossier ANCE.