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Sconto in fattura Superbonus, quando  è ancora possibile in condominio

Sconto in fattura Superbonus, quando è ancora possibile in condominio
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In quali casi è ancora possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura con Superbonus per i lavori in condominio ed in caso di subappalto? L’importante chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che con la risposta del 12 febbraio 2025 ha sottolineato le condizioni indispensabili per poter continuare ad esercitare l’opzione alternativa alla detrazione diretta.

Sì allo sconto in fattura, ma solo a determinate condizioni

Il condominio che ha affidato i lavori a un’impresa general contractor, che a sua volta si è avvalsa di appaltatori, può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per Superbonus ad uno condizione indispensabile: il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, deve aver pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati. La possibilità sarà valida anche nel caso in cui il GC non abbia emesso fattura nei confronti del condominio committente entro la medesima data.

La risposta del Fisco fornisce un importante chiarimento sull’applicazione delle deroga al generale divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni) messo in atto dal Dl n. 11/2023 cd. “Decreto Blocca Cessioni”, poi modificato dal Dl n. 39/2024 dello scorso anno.

Superbonus al 70% in condominio e spese 2024

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate vede il coinvolgimento di un condominio che nel 2022, ha deciso di effettuare lavori adatti a beneficiare delle detrazioni del Superbonus. 

Per tali lavori è stato coinvolto un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura. Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha dovuto cambiare il general contractor e ha fissato l’inizio dei lavori per il 6 novembre 2023. 

Inoltre, il condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.

Il dubbio del condominio è la possibilità o meno di poter continuare a utilizzare lo sconto in fattura per il Superbonus, anche dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024, nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.

L’odissea del blocco alle cessioni del credito

Il Fisco ha poi ricordato le vicissitudini riguardanti le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito. 

Il decreto Cessioni n.11/2023, ha stabilito, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto all’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta. 

Sono state tuttavia previste delle deroghe al divieto applicabili solo al verificarsi di determinate condizioni:

Ma il Dl n. 39/2024 ha ulteriormente rimodulato l’ambito di applicazione delle deroghe previste. In particolare si stabilisce che il divieto si applica a:

Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese. Ricordiamo che con il concetto “lavori già effettuati” si intendono esclusivamente gli interventi edilizi, sono escluse invece le spese professionali, oneri di urbanizzazione e altre spese preparatorie.

In sintesi, il condominio può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, sempre a condizione che i requisiti dettati dalle norme siano rispettati. Soprattutto prestando attenzione alle tempistiche e alla documentazione necessaria per garantire la corretta applicazione delle normative vigenti.

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