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Niente 110, se lo sconto in fattura è errato il Superbonus passa al 70%

sconto in fattura
Immagine di freepik

Le spese si intendono sostenute solo nel momento dell’effettivo pagamento ovvero quando la fattura viene emessa ma solo se inoltrata entro 12 giorni al Sdi

In una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate si conferma un regola basilare del Fisco: chi sbaglia, anche in buona fede, deve pagare. E’ questo il caso di un condominio minimo che nel 2023 ha eseguito dei lavori di efficientamento legati al Superbonus rispettando i criteri indicati dalla normativa vigente per detrarre le spese al 110%. Purtroppo però, a causa di uno sconto in fattura errato applicato dalla ditta esecutrice dei lavori, il condominio perderà il beneficio dell’aliquota massima e si dovrà invece accontentare del Superbonus al 70%. Un errore con ripercussioni decisamente pesanti sul carico di spesa delle famiglie interessate. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo Sconto in fattura va applicato al totale della fattura compresa di IVA

Nell’interpello n.146/2024 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un condominio minimo intenzionato a fruire del Superbonus 110%. Il problema è sorte nel momento in cui la ditta incaricata dei lavori ha emesso tre fatture distinte inerenti ai lavori già effettuati pari a circa il 70%. Le fatture sono state emesse il 29 dicembre 2023 applicando però uno sconto in fattura errato nel documento, avendolo applicato solo sull’imponibile omettendo invece di addebitare l’IVA in rivalsa. Per capire meglio: la ditta, anzichè applicare lo sconto in fattura al totale della fattura compresa di IVA, lo ha applicato al netto e quindi “neutralizzando” gli importi dei singoli interventi riportati. 

Nel tentativo di porre rimedio all’errore, la ditta ha quindi messo delle note di debito per rettificare le fatture sbagliate dandole 29 dicembre 2023, ma trasmettendole al Sdi (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) solo il 27 marzo 2027. 

Fatto ciò, la speranza dell’istante è dunque quella di poter accedere all’agevolazione nella prevista per il 2023 ovvero al 110%.

La fattura si considera emessa solo se trasmessa al Sdi entro 12 giorni

Il Fisco nella sua risposta ha prima di tutto chiarito che, le spese si intendono sostenute solo nel momento dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura, e dunque in assenza di un pagamento, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Tuttavia la fattura non può considerarsi emessa se non trasmessa al Sdi entro 12 giorni. 

Il secondo punto che chiarisce il fisco fa invece riferimento all’eventuale sconto in fattura errato. “AI fini dell’applicazione dello sconto in fattura “per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.Nel caso sottoposto all’attenzione del l’AdE però cosa è accaduto: la ditta ha presentato le note di debitoche rettificano le fatture entro la data del 29 dicembre 2023, ma le ha trasmesse correttamente al Sdi solo il 27 marzo 2024, ben oltre il termine dei 12 giorni. Per questo motivo la data corrispondente dell’operazione non potrà essere quella del 2023, bensì il 2024. Di conseguenza nonostante la correzione dello sconto in fattura errato, il Superbonus dovrà essere fruito nella misura prevista per l’anno corrente ovvero al 70%.

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