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Sanzioni penali Salva Casa, i professionisti non ci stanno: troppe responsabilità

Sanzioni penali Salva Casa
Foto di Tierra Mallorca su Unsplash

Architetti, Ingegneri e Inarcassa chiedono di “stralciare almeno le sanzioni penali”

Tolleranze costruttive, conformità edilizia, datazione dell’immobile, limitazione dei diritti di terzi, sono tutte voci inserite nel nuovo Decreto Legge n.69/2024 Salva Casa con la finalità di snellire alcune pratiche burocratiche edilizia, ma che di fatto portano con sé anche numerose nuove incombenze per i professionisti abilitati, chiamati a certificare situazioni talvolta al limite dell’ipotesi. Ma i tecnici non ci stanno ed hanno affidato il proprio pensiero in merito alle nuove sanzioni penali del Salva Casa ad un comunicato congiunto.

La dichiarazione è stata sottoscritta dai Consigli Nazionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri e la Fondazione Inarcassa. 

L’obiettivo è arrivare ad uno stralcio, almeno parziale, di alcune delle sanzioni penali del DL Salva Casa inserite per tutelare gli interventi, ma gravando in eccesso sui professionisti.

Irragionevole chiedere al tecnico di datare con precisione un immobile

“Con il Decreto Salva Casa il Legislatore continua ad ampliare l’ambito di incertezza interpretativa della norma introducendo modifiche parziali finalizzate a snellire aspetti procedurali che di fatto costituiranno misure a regime. Il dichiarato obiettivo di agevolazione della regolarizzazione di piccole difformità dei fabbricati esistenti si traduce in alcuni casi in un affidamento improprio di responsabilità ai tecnici abilitati, architetti e ingegneri liberi professionisti, come già avvenuto con le asseverazioni”, si legge nel comunicato. 

Ricordiamo che il DL Salva Casa al momento in fase di conversione, ha apportato alcune  sostanzialmente modifiche al Dpr n.380/2001 “Testo Unico Edilizia”.

Tra le novità introdotte, il Dl n.69/2024 modifica l’articolo 36 bis del TUE consentendo di regolarizzare le piccole difformità edilizie. Qualora non sia possibile verificare l’epoca di realizzazione di un immobile con la documentazione disponibile probante (catastale, fotografica, ecc.), sarà compito del tecnico incaricato attestare la data di realizzazione tramite una propria dichiarazione, “assumendosi pertanto un carico improprio di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato perché in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano sanzioni penali”.

“Nel caso specifico, però, la norma richiede una prestazione impossibile o quasi”, proseguono i professionisti sottolineando l’impossibilità, anche con le tecniche più moderne, di stabilire con certezza l’età di realizzazione del manufatto. “Pretendere, pertanto, che il Professionista attesti, in assenza di documentazione disponibile, non già l’epoca, ma addirittura la data di realizzazione, è assolutamente irragionevole e sanzionare penalmente tale esercizio lo è ancora di più”.

Certificazione dei professionisti anche sui Diritti di terzi 

Un problema analogo si presenta nelle modifiche all’articolo 34-bis del TUE, al quale il Dl Salva Casa introduce un comma 3-ter che recita: “Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali”.

Anche in questo caso dunque il tecnico è obbligato a verificare la sussistenza di possibili limitazioni a diritti di terzi nel caso delle tolleranze costruttive, con piena assunzione di responsabilità nel caso di errore, andando incontro ad eventuali sanzioni penali del Salva Casa.

“Se, dunque, da un lato, il provvedimento si propone di legittimare piccole difformità, dall’altro, non possiamo non evidenziare l’eccessivo carico di compiti e responsabilità a carico dei professionisti”, continuano CNI, CNAPPC e Fondazione Inarcassa.

Secondo i Consigli nazionali, i professionisti si sono trasformati in “tappabuchi delle inefficienze altrui”. 

Le richieste di tecnici

Non può essere considerata semplificazione il ricorso all’attestazione del Professionista in presenza di incertezze interpretative della norma: il ricorso all’attestazione può configurarsi come semplificazione procedurale in presenza di documentazione probante e chiarezza normativa”.

“Per questo motivo – concludono – abbiamo chiesto e chiediamo al Legislatore di apportare, nel corso dell’iter di approvazione, una opportuna modifica stralciando tale previsione normativa, quantomeno nella parte delle sanzioni penali”.

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