Il nuovo Decreto attuativo è entrato in vigore il 29 giugno
E’ approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 giugno il decreto attuativo, Dlgs n. 87 del 14 giugno 2024, contenente la revisione del sistema sanzionatorio tributario. In vista dei controlli sulle dichiarazioni, la norma definisce anche le sanzioni per i bonus edilizi nel caso di “crediti non spettanti” o “crediti inesistenti”.
Le norme introdotte dal D.lgs n.87/2024 con delega al Governo, puntano ad una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione e a una maggiore efficacia del principio di proporzionalità delle sanzioni, per allinearsi ad altri Stati europei. Sette gli articoli di cui si compone il testo che è entrato in vigore lo scorso 29 giugno 2024.
I crediti non spettanti
Entrando nel merito della disciplina dei reati in materia tributaria, il D.lgs n.87/2024 inserisce nel decreto legislativo n. 74/2000 alcune novità. In particolare all’articolo 1, comma 1, sono state aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. Questa precisazione servirà per mettere ordine nelle applicazioni delle sanzioni per i bonus edilizi tra i quali anche Superbonus, Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus.
Per crediti non spettanti si intendono quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, “sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”.
Sono considerati crediti non spettanti:
- i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
Sono invece esclusi dalla definizione di “non spettanza”:
- i crediti che mostrano problemi di adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali ai fini del riconoscimento del credito medesimo.
- Sono inoltre esclusi dalla definizione di “non spettanza” i crediti con mancanze negli adempimenti amministrativi strumentali, a patto che non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali ai fini del riconoscimento del credito medesimo.
Crediti inesistenti
Le sanzioni per i bonus edilizi puniscono anche eventuali crediti inesistenti. Si considerano tali i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi. Inoltre saranno considerati crediti inesistenti, anche quelli oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.