Il Salva Casa in Sicilia è quasi operativo. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” che inizierà ora l’iter parlamentare per rendere finalmente operative quei punti della Sanatoria edilizia Salva casa “non immediatamente applicabili” a livello regionale.
Il recepimento del Salva Casa in Sicilia si presta ad alcune considerazioni. Il DL n.69/2024 modifica alcune parti rilevanti del testo Unico Edilizia (dpr 380/2001), Testo che però la Regione Sicilia ha recepito con modalità proprie secondo la Legge regionale n.16/2016. Per questo motivo si è reso necessario un doppio recepimento:
- un recepimento dinamico, con l’entrata in vigore diretta di alcuni degli articoli del Salva Casa;
- ed un recepimento con modifiche ed integrazioni, riferito a quegli articoli che dovranno attendere l’approvazione del Dl regionale per entrare in vigore.
Le novità del Salva Casa in Sicilia
Gli interventi immediatamente ammessi in Sicilia sono stati illustrati nella circolare dello scorso agosto. Dato che la Sicilia ha potestà legislativa esclusiva in materia di governo del territorio alcuni interventi dovranno invece essere letti all luce delle specifiche norme regionali per definirne l’applicazione.
Come sottolineato dalla stessa regione, tra gli interventi che dovranno attendere il dl regionali ci saranno anche quelli in edilizia libera, per l’installazione di VeAP e tende bioclimatiche. Si dpvrà attendere per conoscere i dettagli anche per la “doppia conformità” in caso di parziale difformità dal permesso di costruire: norma che consente alternativamente la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, o la conformità alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Le norme immediatamente vigenti
Riportiamo di seguito un elenco delle disposizioni immediatamente attuabili con il Salva Casa Sicilia già entrate in vigore integralmente.
- Distanza tra fabbricati (nuovo comma 1-quater, art.2-bis del TUE)
- Stato legittimo e Documentazione amministrativa (art. 9-bis TUE)
- Cambio destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (art.23-ter TUE)
- Agibilità (art.24 TUE)
- Interventi eseguiti in Assenza di Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 TUE)
- Tolleranze Costruttive (art. 34-bis TUE)
- Interventi eseguiti in Assenza o Difformità dalla SCIA (art. 37 TUE)
Le norme che dovranno attendere il Dl regionale
- Edilizia Libera (modifica all’art.6 comma 1 del TUE)
- Interventi subordinati a permesso di costruire (art.10 TU)
- Determinazione delle Variazioni essenziali (art.32 TUE)
- Interventi eseguiti in Parziale difformità dal Permesso di costruire (art. 34 TUE)
- Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (art. 34-ter TUE)
- Accertamento di conformità in assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali (36-bis TUE)
- Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità (art.36-bis)
- Sanzioni (art.31. art.34 ter, art. 36 bis TUE)