Entra ufficialmente in vigore la LR n.27/2024 di recepimento del Salva casa in Sicilia, contenente le disposizioni urgenti sulla sanatoria edilizia
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge regionale che recepisce il Salva Casa in Sicilia. Dopo i prima via libera da parte della Giunta con la pubblicazione della circolare che chiariva preliminarmente quali articoli della Legge n.105/2024 sulla sanatoria edilizia si sarebbero potuti da subito applicare e quali, al contrario, avrebbero dovuto attendere il recepimento, ecco finalmente la Legge regionale n.27 del 18 novembre 2024.
Come si applicano le disposizioni del TUE all’edilizia regionale siciliana
Grazie ai 22 articoli della Legge regionale n.27/2024 finalmente i tecnici potranno applicare la sanatoria edilizi a 2024 del Salva Casa anche in Sicilia. Ad entrare nel dettaglio del Dl n.69/2024 poi convertito nella legge 105/2024 sono il secondo e terzo capo della LR recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”.
Ricordiamo che il Salva Casa ha apportato importanti novità al Testo Unico Edilizia (TUE)Dpr 380/2001, lasciando comunque alle Regioni “l’ultima parola” sugli interventi eseguiti in sanatoria che dovranno rispettare in ultima analisi le disposizioni locali.
Il secondo Capo del Salva Casa in Sicilia va quindi a modificare la Legge regionale n.16 del 2016, di recepimento del TUE.
Attività in edilizia libera del Salva Casa in Sicilia
L’art.15 della LR 27/2024 interviene sul regime di Edilizia Libera entrando nel merito dell’installazione delle VePa e delle pergotende.
Nella nuova legge regionale, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) è permessa se queste hanno una funzione temporanea per proteggere dagli agenti atmosferici, migliorare l’isolamento acustico ed energetico, ridurre la dispersione di calore e garantire una parziale impermeabilità all’acqua piovana su balconi, logge o porticati. Tuttavia, non sono consentite su porticati con diritti di uso pubblico o su facciate esterne prospicienti aree pubbliche.
Queste vetrate non devono creare spazi chiusi permanenti né modificare i volumi o le superfici stabiliti dal regolamento edilizio, evitando variazioni di destinazione d’uso dell’immobile. Devono inoltre garantire una buona ventilazione per mantenere salubri gli ambienti interni e rispettare le linee architettoniche esistenti, con un minimo impatto visivo e ingombro.
Allo stesso modo le tende da sole non potranno determinare la creazione di uno spazio “stabilmente chiuso”, con variazione di volumi e di superfici.
Salva casa in Sicilia: Variazioni Essenziali
Sempre l’articolo 15 della LR n.27/2024 interviene sul concetto di Variazioni essenziali, modificato dal Salva Casa.
La legge regionale n.16/2016 rivista alle luce delle ultime modifiche dispone dunque che le variazioni essenziali apportate ad immobili sottoposti ai vincoli architettonici, paesaggistici e idrogeologici, siano considerate come totale difformità.
Salva Casa in Sicilia e le sanzioni
La legge regionale interviene anche in tema di sanzioni alternative alla demolizione nel caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire:
- la sanzione sarà pari al triplo del costo di produzione, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Le restanti disposizioni contenute nel Salva casa nazionale sono invece recepite in applicazione dinamica abrogando l’art. 14 della LR 16/2016.