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Le prime indicazioni della Capitale sul Salva Casa Roma

Salva Casa Roma: la circolare con le prime indicazioni
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La Legge n.105/2024, conosciuta come Salva Casa, è entrata in vigore il 28 luglio scorso, modificando profondamente il Testo Unico Edilizia, il dpr 380/2001 che conoscevamo. Eppure, nonostante siano trascorsi già tre mesi, sono ancora molti i dubbi irrisolti. Manca la modulistica unica, manca il Listino prezzi della sanatoria edilizia 2024 e, come se non bastasse, le Regioni tardano a recepire il testo. 

Tuttavia, possiamo ora aggiungere al magro elenco anche le prime indicazioni sul Salva Casa a Roma. La circolare segue la delibera della Regione Lazio che ha dettagliato le modalità operative per il procedimento di compatibilità paesaggistica previsto dalla nuova sanatoria 2024. 

Come sottolineato nella circolare pubblicata dal Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica della Capitale, il Salva Casa a Roma non può “impattare sulle scelte urbanistiche precedentemente approvate”. 

Il documento interviene dunque con le prime indicazioni in merito a:

Salva Casa Roma: cambio destinazione d’uso

Uno degli articoli del TUE trasformati dal Salva Casa è certamente l’art.23-ter che ha modificato la disciplina per il cambio di destinazione d’uso rilevanti (cosiddetti verticali) e non rilevanti (orizzontali).

La nuova disciplina semplifica i cambi di destinazione d’uso permettendo il passaggio tra categorie funzionali anche differenti senza la necessità di reperire ulteriori aree per servizi di interesse generale.
Con la Circolare del 21 ottobre invece, l’Urbanistica capitolina stabilisce invece che, le modifiche all’art.23-ter (mutamento di destinazione d’uso) non saranno applicate nel Salva Casa Roma in quanto “può operare solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica invece presenti nelle N.T.A. del P.R.G. vigente”.

Non cambia nulla invece per quanto concerne il Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione primaria, Oneri di Urbanizzazione secondaria e Contributo afferente il costo di costruzione).

Come sottolinea la circolare, i regimi amministrativi da utilizzare per il cambio di destinazione d’uso si possono ricavare “non senza qualche difficoltà” dalla combinazione tra i commi 1-quinquies e 3 dell’art. 23-ter e dei commi 1 lettera c) e 2 dell’art. 10 del D.P.R. 380/01. 

Nel Salva Casa Roma i regimi amministrativi da applicare per il cambio di destinazione d’uso sono i seguenti:

  1. SCIA ordinaria (ex art. 22) per mutamenti di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale (non rilevante) o tra diverse categorie funzionali (rilevante)
    • senza opere o con opere riconducibili all’art. 6-bis;
    • con opere di manutenzione straordinaria pesante o Restauro e risanamento conservativo pesante, anche in zona A;
    • con opere di Ristrutturazione edilizia leggera in zone omogenee diverse dalla zona A;
    • con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04. 
  2. SCIA alternativa (ex art. 23 D.P.R. 380/01) o PdC per cambio destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale (non rilevante) o tra diverse categorie funzionali (rilevante):
    • con opere riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia (leggera o pesante) in zona omogenea A;
    • con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04. 

Oblazioni per sanatoria ordinaria nel Salva Casa Roma

Il Salva Casa Roma si sofferma poi sul tema delle Oblazioni Permesso di costruire e SCIA ordinaria in sanatoria (art. 36-bis, comma 5).

Nella legislazione Comunale le sanzioni da pagare secondo quanto stabilit dall’art.36-bis del TUE nelle lettere a) e b) del comma 5, dovranno rispettare lo schema seguente:

Permesso di costruire e SCIA ordinaria in sanatoria (lettera a):

SCIA ordinaria in sanatoria (lettera b):

Agibilità nel Salva Casa Roma

Il Salva Casa ha inserito una serie di deroghe al requisito di agibilità in deroga al DM Salute. Le deroghe autorizzabili dal tecnico ai fini della Scia di agibilità sono le seguenti:

Queste disposizioni potranno essere applicate nel Salva Casa Roma solo dove siano soddisfatte tre condizioni:

L’abigilità però sarà ammessa esclusivamente per interventi sul patrimonio edilizio esistente destinati a garantire il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie. 

Sono esclusi dalla deroga gli interventi: 

Scarica la circolare sul recepimento della sanatoria edilizia a Roma.

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