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Ristrutturazione edilizia in condominio: le comunicazioni da inviare

Ristrutturazione edilizia in condominio: le comunicazioni da inviare
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Si avvicina inesorabilmente il 16 marzo, data entro la quale gli amministratori dovranno  comunicare al Fisco i dati relativi alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia in condominio, di riqualificazione energetica o per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni. 

Al fine di semplificare la procedura e rispondere alle molte domande degli operatori certamente “confusi” dalle molte trasformazioni normative, anche l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di Faq relative alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini ed agevolabili con i diversi Bonus in vigore. Il portale del Fisco è stato da poco aggiornato, rispondendo ai quesiti su condominio minimo, supercondominio, invio ed esonero delle comunicazioni, rimborsi e modalità di invio. 

Esonero dall’invio dei dati

La prima importante precisazione inserita tra le FAQ del Fisco sugli interventi di ristrutturazione edilizia in condominio riguarda l’obbligo dell’invio delle comunicazioni da parte degli amministratori, sulle spese sostenute l’anno precedente per Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Superbonus, Bonus Elettrodomestici.

Come sottolinea l’AdE, l’unico esonero possibile è previsto nel caso in cui tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni.

Rimborsi di soggetti terzi sulle spese 

Se un Soggetto terzo, come ad esempio il Comune, rimborsa le spese sostenute per i lavori effettuati sulle parti comuni, l’amministratore dovrà procedere in due modi:

I Condomini Minimi

Per condominio minimo si intende un immobile composto da un massimo di 8 unità abitative

Nel caso in cui sia effettuata una ristrutturazione edilizia su un condominio minimo l’invio delle comunicazioni avverà solo se:

Come comunicare i dati relativi alle pertinenze 

In caso di pertinenze quali garage, locali tecnici, cortili condominiali, i chiarimenti sulle modalità di ripartizione delle spese di ristrutturazione andranno distinte in base alla proprietà della pertinenza.  

Pertinenze di proprietà esclusiva
Se una pertinenza appartiene a un singolo condòmino, le spese per la sua ristrutturazione non devono essere incluse nella comunicazione dell’amministratore, poiché non riguardano interventi su parti comuni.

Pertinenze comuni
Se la pertinenza è condivisa da tutti i condòmini, l’amministratore deve ripartire le spese e comunicarle all’Agenzia delle Entrate secondo i criteri di proporzionalità previsti dal regolamento condominiale o dalle delibere assembleari.

Pertinenze a uso commerciale o produttivo
Per gli interventi su pertinenze condominiali destinate ad attività commerciali o produttive, le detrazioni potrebbero subire limitazioni. È quindi necessario verificare le specifiche disposizioni fiscali applicabili.

Supercondomini

Se la ristrutturazione edilizia in condominio riguarda un immobile composto da una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, si parlerà di Supercondomini.

In questo caso la comunicazione relativa agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico effettuate sulle parti comuni dovrà seguire differenti iter. 

E’ inoltre necessario verificare che la somma delle spese coincida con l’importo complessivo dell’intervento registrato. Inoltre in caso di sconto in fattura o cessione del credito, la comunicazione dovrà riportare le indicazioni di ciascuna quota spettante ai condòmini e il dettaglio dell’opzione alternativa scelta.

Interventi con Sismabonus

Le FAQ dell’AdE si soffermano anche sugli interventi agevolati con Sismabonus unitamente ad altri bonus di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica. Nella risposta sono contenuti due validi esempi pratici che permettono di distinguere che tipo di comunicazione inviare in caso di:

Leggi qui le FAQ del Fisco

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