Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge quadro il Governo dovrà adottare i Dlgs per definire gli schemi assicurativi
La Camera ha finalmente approvato il Disegno di legge che disciplina il quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
Nei 28 articoli della Legge quadro si definisce finalmente un ordinamento giuridico alle attività successive a quelle della fase emergenziale gestite dalla protezione civile, sia a seguito di eventi sismici, frane e alluvioni.
L’obiettivo sarà quello di avere un modello unico, per garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione, evitando così procedure differenti per ogni evento calamitoso, spesso non omogenee e che hanno portato ad un quadro giuridico nazionale “poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire”.
Il Ddl quadro post-calamità a firma del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci delega quindi il Governo ad adottare entro 1 anno (12 mesi) dall’entrata in vigore del testo, i decreti legislativi che definiscono con certezza gli schemi assicurativi per risarcire le persone fisiche e le imprese per i danni al patrimonio immobiliare.
Si arriva a definire uno “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale”
Nell’articolo 2 il Ddl post-calamità affida al Consiglio Dei Ministri il compito di stabilire e deliberare lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, nel caso in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l’estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Lo stato di ricostruzione avrà inizio con la scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e non potrà eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino ad un massimo di dieci anni.
Successivamente viene individuato tra i soggetti con competenze specifiche il Commissario straordinario alla ricostruzione, modalità già attuata a seguito dell’alluvione dello scorso anno in Emilia Romagna, Marche, Toscana.
Proprio nel caso in cui lo stato di ricostruzione avvenga in seguito ad eventi alluvionali, il piano pluriennali degli interventi potrà contenere anche “misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d’acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione”.
Fondo per la ricostruzione e per le spese di funzionamento
Due i fondi istituiti per la ricostruzione: il Fondo per la ricostruzione, con dotazione pari a 1,5 miliardi per il 2027 e 1,3 miliardi annui dal 2028; e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. La rencidontazione e la pubblicità dei fondi avverrà attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita all’Anac.
Entro 18 mesi i Comuni devono adeguare la pianificazione
Dove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, i Comuni dovranno provvedere all’approvazione o all’adeguamento della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché all’aggiornamento e la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la microzonazione sismica e idrogeologica.
Gli strumenti urbanistici attuativi esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
- un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall’ISTAT prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d’incidenza.
Il contributo privato dei cittadini
Le modalità di partecipazione dei cittadini saranno disciplinati da apposita legge a seguito della delibera di stato di ricostruzione nazionale. Le tipologie di interventi ammessi al contributo saranno sempre subordinate all’ottenimento dell’autorizzazione statica o sismica e differenzieranno in base al tipo di danno.
La stessa normativa indicherà i soggetti autorizzati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione e i fondi stanziati dal Fondo per la ricostruzione.
Spetta inoltre al commissario identificare gli interventi di ricostruzione integrata per i centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti e definire i criteri guida per gli interventi, in modo che il ripristino o la riparazione degli edifici siano compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali. A tal fine, potranno essere fornite indicazioni specifiche volte a garantire un’architettura ecosostenibile e l’efficienza energetica.
L’istanza per l’accesso al contributo per gli interventi di edilizia privata va presentata al comune di competenza.
Alla domanda si dovrà allegare:
- l’eventuale ordinanza di sgombero e l’eventuale scheda di rilevamento dell’agibilità e del danno nell’emergenza sismica (AeDES) o altri analoghi documenti di rilevazione dei danni;
- la relazione tecnica
- il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari
Come funzionano gli Schemi assicurativi
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro per la ricostruzione post-calamità , il Governo dovrà adottare i decreti legislativi per definire gli schemi assicurativi per l’indennizzo di persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio.
I decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili
- individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l’entità dei massimali assicurativi,
- promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
- valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo degli schemi assicurativi, anche per contenere gli impatti sulla finanza pubblica.
La domanda che tutti ci poniamo però è: saranno obbligatorie queste polizze anti calamità? Nelle scorse settimane era stata ventilata la possibilità di estendere l’obbligo della sottoscrizione della polizza assicurativa anche ai cittadini. Nel testo attuale tuttavia non si parla di “obbligatorietà della polizza.
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