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Riciclo rifiuti edili da costruzione e demolizione: il Decreto Inerti end of waste

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Il Decreto n.127/2024 sui rifiuti da costruzione e demolizione entrerà in vigore il 26 settembre 2024

E’ stato pubblicato in GU Decreto n.127/2024 che definisce le nuove regole per la gestione per il riciclo dei rifiuti edili. Il Decreto Inerti End of Waste assegna una nuova definizione ai rifiuti da costruzione e demolizioni che cessano di essere “rifiuto”, abrogando il precedente Dm n.155/2022. 

Il Decreto sulla gestione dei rifiuti inerti da costruzione e di origine minerale entrerà ufficialmente in vigore il 26 settembre 2024

Vediamo come cambiano le regole. 

Decreto Inerti, tutte le novità per il riciclo dei rifiuti edili 

Il difficile compromesso tra riutilizzo di rifiuti da demolizione e attenzione all’ambiente, ha trovato un equilibrio lo scorso giugno con la firma del nuovo decreto Inerti n.127/2024 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”

Il nuovo Regolamento semplifica le procedure per il recupero dei rifiuti edili inerti e riduce i costi per gli addetti ai lavori. 

L’obiettivo del Decreto Inerti è anche quello di favorire un’economia circolare in grado di compensare in parte la carenza di materie prime del nostro Paese. Allo stesso tempo si punta a ridurre il quantitativo di materiale che mensilmente finisce in discarica, avviando piuttosto processi di recupero. 

Non tutti i materiali inerti però possono essere riciclati, soprattutto quando potrebbero compromettere la qualità della vita e la salute degli esseri umani. Il Decreto inerti End of Waste definisce nel dettaglio quali rifiuti edili possono essere reimmessi sul mercato ed i limiti alla presenza di sostanze tossiche all’interno dell’inerte recuperato.

Cosa sono i rifiuti inerti? 

Il Decreto End of Waste chiarisce nel dettaglio qual è la definizione di rifiuto inerte derivato dalla demolizione e di origine minerale.

I rifiuti inerti sono quei “rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”. A titolo d’esempio i rifiuti edili inerti possono essere la sabbia, la ghiaia, i conglomerati cementizi, i mattoni, gli intonaci, ma anche tegole e sanitari in ceramica.

Come Riutilizzare i rifiuti da demolizione

Il Regolamento contenuto nel Decreto n.127/2024 sul recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione amplia la sua portata rispetto al precedente Dm n.155/2022 e definisce:

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, entrambi elencati nella Tabella 1 riportata di seguito 

Decreto Inerti per Riciclo Rifiuti edili
Tabella 1 Allegato Decreto Inerti per Riciclo Rifiuti edili

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. 

Responsabilità del produttore dell’aggregato e del fornitore del rifiuto 

Colui che produce il rifiuto edile che sarà poi destinato al recupero deve farsi carico dell’attribuzione del corretto codice dei rifiuti indicando l’eventuale pericolosità, compilando inoltre il Formulario di Identificazione del Rifiuto.

Il produttore dell’aggregato ottenuto dal riciclo dei rifiuti edili invece dovrà fare affidamento ai criteri elencati nel Decreto Inerti attraverso la compilazione di una dichiarazioni di conformità contenuta nell’Allegato 3 del Regolamento stesso. Si avranno quindi 6 mesi di tempo dalla data di produzione dell’aggregato per inviare la documentazione alle Autorità competenti, in ogni caso l’invio dovrà avvenire prima che l’aggregato esca dall’impianto.

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