Si attende dal 2017 il Decreto Salute che dovrà definire nuovi requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale
Il Decreto Salva Casa, oggi Legge 105/2024, ha introdotto non poche modifiche al Testo Unico Edilizia TUE, semplificando l’iter per sanare le difformità ed ottenere così l’agibilità degli immobili. Ma la norma va anche oltre. Il Salva Casa mette di fatto una “toppa” alla verifica dei requisiti igienico sanitari degli appartamenti più piccoli, per far fronte alla carenza di un Decreto che manca all’appello da ben 8 anni e che avrebbe dovuto definire nel dettaglio i nuovi parametri igienico-sanitari degli edifici basandoli su “requisiti di carattere prestazionale”. Requisiti più concettuali che numerici.
Stiamo parlando del DM Salute. Introdotto dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2), il DM del Ministero della Salute sarebbe dovuto arrivare entro 90 giorni (marzo 2017) dalla pubblicazione del Decreto Scia 2, definendo questi nuovi parametri di riferimento per l’abitabilità degli edifici.
Ancora oggi del Decreto Ministeriale non c’è traccia, l’ultimo avvistamento risale a marzo 2023 in Conferenza Stato-Regioni.
Per sopperire a questa mancanza, il Salva Casa introduce una serie di nuovi parametri in deroga alle altezze minime definite dal DM Sanità 5 luglio 1975, ovvero l’attuale testo di riferimento per i requisiti igienico-sanitari degli edifici.
Le modifiche temporanee del Salva Casa ai requisiti igienico sanitari
Tutto si può dire, ma non che la Legge Salva Casa abbia fatto chiarezza sul concetto di requisiti igienico sanitari prestazionali. La legge interviene in maniera molto puntuale definendo al contrario limiti di altezze e di superfici minime che saranno valide fino a che il Dm Salute non entrerà in vigore.
Nel frattempo i progettisti potranno dichiarare l’agibilità degli immobili in presenza di requisiti igienico sanitari:
- con altezza minima interna inferiore ai 2,70 metri e comunque non inferiore ai 2,40 metri;
- con superficie minima compresi i servizi inferiore a 28 mq fino ad un limite massimo di 20 mq per monolocali destinati ad una sola persona;
- con superficie minima compresi i servizi inferiore a 38 mq fino ad un limite massimo di 28 mq per bilocali destinati a due persone.
Queste superfici potrebbero addirittura essere inferiori del 2% grazie alla nuove tolleranze costruttive introdotte sempre dal Salva Casa.
Attenzione ai requisiti di adattabilità
E’ essenziale evidenziare che il tecnico incaricato potrà asseverare l’agibilità ai requisiti con superfici e altezze ridotte, solo nel rispetto di almeno un requisito di adattabilità stabiliti dal Dm 236 del 1989.
Quali sono questi requisiti:
- i locali interessati devono far parte di edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio per migliorare le condizioni igienico sanitarie;
- deve essere presentato un progetto di ristrutturazione anche in questo caso volto a migliorare i requisiti igienico sanitari, come la ventilazione o l’illuminazione.