Approvata la LR n.25/2024 che colma un vuoto normativo e fornisce finalmente indicazioni chiare per il recupero dei sottotetti in Piemonte e per la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato
Il Salva casa ha introdotto importanti modifiche al TUE finalizzate al recupero dei sottotetti per il contenimento del consumo di suolo
Con il voto favorevole da parte del Consiglio regionale alla LR. 7 novembre 2024, n.25, la possibilità offerte dal recupero dei sottotetti in Piemonte saranno da oggi più chiare e certe. L’approvazione delle disposizioni permette infatti di colmare un vuoto normativo venutosi a creare nella legislazione regionale, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal Salva Casa. Tra le novità anche una nuova determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato.
A creare incertezza è stata la sentenza n.119 della Corte Costituzionale che aveva dichiarati illegittimi alcuni articoli della LR 16/2018 relativamente alle variazioni essenziali ed alcuni punti della LR 16/2018, relativamente al recupero dei sottotetti.
Quando è consentito il recupero dei sottotetti in Piemonte?
Come ha sottolineato l’assessore alla Pianificazione Marco Gallo, la LR 25/2024 permette di “uscire dal limbo”, per “restituire piena operatività al comparto urbanistico piemontese”.
Con le nuove disposizioni, che modificano la LR 16/2018, il recupero dei sottotetti in Piemonte dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
- è consentito purchè esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023;
- per i sottotetti degli edifici realizzati dal 1° gennaio 2024, il recupero può avvenire secondo le indicazioni del Piano regolatore regionale generale e dei requisiti igienico sanitari.
- è ammesso con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dal Piano regolatore e dai piani attuativi vigenti.
Gli interventi destinati al recupero dei sottotetti in Piemonte dovranno avvenire inoltre senza modifiche alle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza della falda. Con l’unica eccezione per gli interventi necessari per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico.
Cosa prevede il Salva Casa per i sottotetti
Per ridurre il consumo di suolo e ampliare l’offerta abitativa nazionale, il Salva Casa ha modificato le disposizioni sul recupero dei sottotetti, introducendo un nuovo comma all’art.2-bis del Dpr 380/01, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, ed a condizione che:
- siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
- che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali;
- che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
Come cambiano le variazioni essenziali in Piemonte
La legge regionale n.25 entrata in vigore lo scorso 7 novembre 2024 modifica anche la definizione di variazioni essenziali per il Piemonte.
Con le modifiche alla LR 19/1999, costituiscono oggi variazioni essenziali:
- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977;
- aumento superiore al 20% della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
- variazione superiori al 10% dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;”
- mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali;
- modifica della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50% e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti;
- variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile”.
Ance Piemonte ha messo a disposizione un interessante documento riassuntivo e comparativo delle Leggi regionali prima e dopo le modifiche introdotte in merito al recupero dei sottotetti in Piemonte ed alle variazioni essenziali.