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Proroga Comunicazione antifrode per SuperSismabonus: 30 giorni in più

Proroga Comunicazione antifrode per SuperSismabonus:
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Ci sarà più tempo per presentare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) la Comunicazione antifrode del SuperSismabonus. Lo ha stabilito un Dpcm del Governo che sposta dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024, la scadenza.

Comunicazione antifrode: dal 31 ottobre si passa al 30 novembre 

La Legge n.67/2024 e il Dpcm 17 settembre 2024 hanno definito, per coloro che hanno effettuato lavori detraibili con il supersismabonus, l’obbligo di presentare una comunicazione antifrode al fine di monitorare le spese sostenute per questo incentivo.

La disposizione coinvolge tutti i lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023 e quelli avviati nel corso del 2024. L’articolo 6 del Dpcm 17 settembre 2024 stabiliva che la comunicazione antifrode andava inviata:

La proroga riguarda solo il primo caso, spostando di 30 giorni la scadenza. Mentre restano invariate le disposizioni nel secondo caso. 

Cho deve effettuare la comunicazione antifrode Supersismabonus

La comunicazione antifrode per gli interventi antisismici è stata introdotta dal Decreto n.39/2024 e definisce l’obbligo di inviare specifiche informazioni al PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate.

Sono obbligati a trasmettere la comunicazione antifrode SuperSismabonua i soggetti che: 

Il mancato invio della comunicazione può comportare sia il pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, che la decadenza dell’agevolazione stessa. 

Cosa inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche 

Le comunicazioni riguardanti le spese per interventi antisismici da inviare al PNCS devono includere le seguenti informazioni:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c). 
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