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Si paga la plusvalenza per Superbonus anche se la casa è ereditata?

Il Fisco chiarisce come calcolare la tassazione sulle plusvalenze del Superbonus su un immobile ereditato e nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti solo sulle parti comuni

Plusvalenza Superbonus e successione: come calcolare la tassazione
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La compravendita di un immobile agevolato con Superbonus può comportare una plusvalenza sull’imponibile se la vendita avviene entro 10 anni dalla fine lavori

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’importante novità sulla compravendita di immobili agevolati con il 110 e non adibiti a prima casa. La norma, che introduce alcune modifiche all’art.67 del TUIR, prevede una extra tassa sulla plusvalenza da Superbonus nel caso di vendita dell’immobile entro i 10 anni successivi alla fine dei lavori. In relazione alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 26%. Ma cosa accade se non è l’immobile stesso ad essere stato riqualificato, ma le parti comuni del condominio in cui si colloca? Inoltre, sarà necessario pagare la tassa sulle plusvalenze del Superbonus anche nel caso in cui l’immobile sia stato ereditato?

La risposta arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Superbonus per le parti comuni di un condominio: si paga la plusvalenza? 

Con la risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, il Fisco fornisce chiarimenti sulla recente disciplina della plusvalenza da cessione di immobili ereditati, ristrutturati tramite Superbonus. L’immobile che ha generato i dubbi alla contribuente che si è rivolta all’Agenzia è stato per il 50% acquisito mediante compravendita effettuata dal coniuge in regime di comunione legale dei beni e per il restante 50% tramite successione in seguito al decesso del coniuge stesso.

Sulle parti comuni del condominio nel quale si colloca sono stati eseguiti lavori di riqualificazione agevolati con il Superbonus 110 e per i quali si è ceduto il credito d’imposta. 

Non essendo prima casa il primo nodo da sciogliere è se sia necessario considerare la corrispondente plusvalenza imponibile per la vendita, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati su parti condominiali dell’edificio.

Per rispondere l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare 13/2024 con la quale chiarisce che, ai fini del calcolo della plusvalenza, non rileva:

la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso”.

In breve: si dovrà tener conto della Plusvalenza del Superbonus.

Plusvalenze Superbonus anche per plusvalenza?

Nella stessa circolare è stato chiarito che sono escluse dall’imponibilità le plusvalenze da Superbonus derivate da cessione a titolo oneroso degli immobili acquisiti per successione. In altre parole, per gli immobili ereditati l’extra tassa è esclusa.

Per il caso in oggetto il calcolo dovrà quindi essere effettuato nel seguente modo:

  • la quota di immobile pervenuta per successione (50%) sarà esclusa dal calcolo,
  • mentre l’altra metà acquistata a titolo oneroso dal coniuge, sarà assoggetta a tassazione sulla plusvalenza.

Il calcolo da fare è il seguente:

  • va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta e il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile.

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