Il DL Salva Casa ha introdotto delle correzioni al TUE nel tentativo di metter pace nella giurisprudenza amministrativa
Dove prima si combatteva a suon di ricorsi al Tar oggi c’è il DL Salva Casa. Senza entrare nel merito dei pregi e difetti del testo, si deve comunque riconoscere al decreto legge n.69/2024 al momento in fase di conversione, un tentativo di mettere ordine nel caos normativo delle semplificazioni edilizie ed urbanistiche. I contenziosi sorti a seguito dell’installazione da parte di cittadini di pergotende e tende bioclimatiche ne sono un valido esempio. Negli ultimi anni ci si è spesso trovati a domandarsi quale fosse il regime edilizio di appartenenza di questi elementi, incaricati di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici. Molto spesso a stabilire se i lavori potevano considerarsi in edilizia libera o necessitano di permesso di costruire era sul finale il Tar o la Cassazione; un ricorso alla giustizia dei tribunali che ha certamente fatto perdere tempo ai cittadini ed alle amministrazioni comunali che contestavano il manufatto.
Ma adesso interviene il DL Salva Casa.
Quando la pergotenda si può considerare edilizia libera
Il Salva Casa n.69/2024 introduce all’art. 6 del TUR (dpr n.380/2001) la lettera b-ter che stabilisce finalmente che rientrano in Edilizia libera:
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita da tende, tende da sole, pergotende, VEPA (vetrate amovibili totalmente trasparenti), tende bioclimatiche con elementi mobili e regolabili
- e che si addossa ll’immobile anche con una struttura fissa necessaria al sostegno.
Attenzione però: questi elementi non possono determinare la creazione di un nuovo spazio chiuso permanente, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Si mette finalmente nero su bianco quanto fino ad ora era stato chiarito solo dalla giurisprudenza amministrativa.
La pergotenda non deve creare nuovo volume
Per poter rientrare nel regime di edilizia libera dunque, le pergotende le VEPA e le tende bioclimatiche devono essere:
- facilmente amovibili
- deve essere evidente che il ruolo svolto è di protezione dal sole
- non deve creare volume aggiuntivo.
Ma cosa significa non creare nuovo volume e nuova superficie? Un valido esempio si da una recente sentenza del TAR del Lazio incaricato di occuparsi del ricorso contro un ordine di demolizione in relazione ad una struttura considerata dal ricorrente un “pergotenda”, ma che in realtà andava ben oltre il perimetro di regole per potersi considerare tale.
Nel caso trattato dal Tar il ricorrente aveva realizzato un muretto in scatolari addossato ad un fabbricato all’interno del cortile, chiudendo i lati con tende pesanti in PVC e in copertura con una tenda retrattile. Il problema è però che una volta aperta questa pergotenda, il locale sottostante permane chiuso creando di conseguenza un nuovo volume che ha per altro “trasformato parzialmente l’organismo edilizio preesistente”.
In questo caso dunque non si rientra nel regime di edilizia libera, ma serve un permesso di costruire essendo un intervento di ristrutturazione edilizia pesante.