Il fatto che ci sia poco tempo per mettersi in regola con la Patente per i cantieri edili, non contribuisce certo al sonno tranquillo degli operatori che ruotano attorno all’edilizia. La richiesta è specifica: a partire dal 1° novembre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che si troveranno ad operare in cantieri edili temporanei o mobili dovranno dotarsi di una Patente a crediti. In caso contrario scatta la multa e la sospensione del cantiere. Fin qui tutto ok.
Il problema sorge però a valle dell’autocertificazione messa a disposizione dell’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, al solo scopo di “traghettare” verso la patente gli operatori già impegnati in un cantiere attivo. Ma in attesa della messa online del portale dedicato per effettuare la richiesta del documento.
Cosa è accaduto? Che coloro che con grande solerzia hanno inviato immediatamente l’autocertificazione, pensano ora di essere al sicuro e attendono l’arrivo della Patente a punti. Documento che non arriverà mai dato che non è stata avviata nessuna istanza ufficiale.
Morale della favola, come già abbiamo avuto modo di sottolineare: l’autocertificazione non basta per ottenere la Patente cantieri.
Patente a punti edilizia: chi deve richiederla e chi è esonerato
Chiarito questo elemento determinante proviamo a riassumere chi, in che modo e quanto costa la Patente cantieri edili.
Sono soggetti all’obbligo di possedere una Patente a crediti per cantieri:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili sia con sede in uno degli Stati Membri dell’UE che extra UE;
- i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Sono esclusi dalla Patente cantieri:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Le Faq aggiornate dell’INL
Permangono ancora molti dubbi in merito alla Patente cantieri; per venire incontro agli operatori l’INL ha messo a disposizione altre FAQ aggiornate che rispondono ai dubbi più comuni.
Riportiamo di seguito le più rilevanti.
Puoi consultarle integralmente al seguente link: Patente a punti cantieri edili: come fare richiesta
Ho inviato l’autocertificazione via PEC. Devo attendere una ricevuta o basta che presenti il modulo in cantiere? Dal 1° novembre dovrò fare richiesta di quella definitiva?
Se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare. A partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/dichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL.
Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”.
I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
In generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.