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Patente a punti edilizia, il CdS conferma: non basta infortunio mortale per sospensione

Il Consiglio di Stato conferma i contenuti dello schema di decreto attuativo che istituisce la patente a punti per l’edilizia. La sospensione obbligatoria scatta solo in caso di incidente mortale con colpa grave del datore di lavoro

Patente a punti in edilizia
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L’obbligo di dotarsi di una Patente a punti per l’edilizia scatterà il 1° ottobre

E’ arrivato anche il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto attuativo relativo alla Patente a punti per l’edilizia, che dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e le imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili.

Le novità sono state introdotte dall’art.29 del Dl PNRR 4 n.19/2024 al fine di incrementare i controlli e la sicurezza di lavoratori. 

Le considerazioni del Consiglio di Stato completano il quadro generale del Decreto Attuativo sulla Patente a crediti per i cantieri edili, confermando anche le modalità e le casistiche che comporteranno la sospensione della patente. 

Un anno di sospensione in caso di incidente mortale, ma solo con colpa grave

Tra le conferme contenute nel parere del Consiglio di Stato sul Decreto Attuativo, troviamo anche le casistiche per la sospensione, più volte contestate dai sindacati in quanto ritenute troppo blande soprattutto nei casi più gravi. 

Lo schema di decreto prevede infatti che la sospensione obbligatoria di 12 mesi della patente a punti per l’edilizia, avvenga non solo nel caso di un infortunio mortale, ma quando sussiste anche una colpa grave del datore di lavoro o del dirigente. 

La sospensione è invece possibile ma non obbligatoria nel caso di infortunio che causi l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro. 

L’infortunio mortale comporta la decurtazione di 20 crediti dalla Patente a punti per l’edilizia, mentre l’infortunio grave che determina una inabilità, toglierà 15 crediti

Come ottenere la patente a punti per i cantieri edili

A partire del 1°ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei o mobili dovranno dotarsi di questa Patente a punti per l’edilizia.
La dotazione iniziale prevede un ammontare di 30 crediti di base, punteggio che può arrivare ad un massimo di 100 crediti, riconosciuti nelle seguenti casistiche:

  • crediti per storicità dell’azienda, fino a 30 crediti aggiuntivi;
  • crediti per attività di formazione, fino ad un massimo di 40 crediti aggiuntivi.

Non si potrà operare con un ammontare di crediti pari o inferiore a 15.

La patente a crediti per i cantieri edili sarà rilasciata unicamente in formato digitale tramite domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

I requisiti indispensabili per poter presentare la domanda sono:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • adempimento degli obblighi formativi
  • possesso di DURC valido
  • possesso di DUVRI valido
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

Non resta che attendere la pubblicazione in GU dello schema di decreto attuativo.
Per approfondire:

Scarica le slide del Ministero del lavoro sul decreto attuativo della Patente a crediti per i cantieri edili

Scarica la nota ANCE sullo schema di decreto relativo alla Patente a crediti per i cantieri edili

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