L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare contenente i dettagli e la modulistica necessaria per richiedere la patente a punti per i cantieri edili mobili e temporanei
La richiesta via PEC per il rilascio della patente a crediti per i cantieri edili dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2024
E’ arrivato anche l’ultimo documento necessario per garantire la corretta entrata in vigore della Patente a punti per i cantieri edili temporanei e mobili. Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) mette nero su bianco i diversi profili applicativi per ottenere e gestire al meglio l’indispensabile patente a crediti che sarà obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024.
Nonostante le paure degli attori della filiera sulle tempistiche troppo strette per l’entrata in vigore del Regolamento inserito nel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti è ora realtà. A coloro che operano nei cantieri edili non restano che 5 giorni per adeguarsi.
Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
Nella circolare l’INL fornisce un riassunto delle novità introdotte dal Regolamento, chiarendo:
- come ottenere la patente a punti per i cantieri edili;
- i soggetti interessati e la documentazione da allegare;
- la revoca della patente e la sospensione;
- la tabella per l’attribuzione dei crediti;
- la tabella con l’elenco dei provvedimenti che causano la decurtazione dei punti;
- il modulo per l’autocertificazione dei requisiti richiesti.
Attenzione: l’invio del modulo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dei requisiti e la richiesta per il rilascio della patente tramite il portale dell’INL, dovranno entrambi essere effettuati entro il 31 ottobre 2024.
Ricordiamo inoltre che la sola Autocertificazione non è sufficiente per ottenere la patente a punti, sarà comunque necessario registrarsi al portale INL ed effettuare l’istanza.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere mobili o temporanei se non in possesso della patente o della richiesta.
Qui il MODULO di Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da inviare tramite PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Chi dovrà possedere la patente a punti per l’edilizia
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili sia con sede in uno degli Stati Membri dell’UE che extra UE;
- i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Sono esclusi invece:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
I Requisiti per il rilascio della Patente
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ovviamente non tutti i requisiti sono necessari per le differenti categorie di soggetti interessati, il riferimento è alla normativa vigente.
Come viene rilasciata la Patente
La patente a punti per i cantieri edili viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’INL con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Mancano ancora le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta che verranno indicate con “apposita nota tecnica” entro il 1° ottobre 2024, data a partire dalla quale sarà possibile inoltrare le richieste.
Possono presentare la domanda:
- il legale rappresentante dell’impresa
- e il lavoratore autonomo, o da soggetto munito di delega in forma scritta tra i quali i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Cosa contiene la patente per i cantieri
La patente contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Revoca della patente
“La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio”. Trascorsi 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere una nuova patente.
A stabilire l’eventuale revoca della patente a punti è l’ispettorato Nazionale del lavoro sulla base di un accertamento dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente
Le sospensione della patente potrà avvenire in seguito al verificarsi di:
- infortuni che causino la morte di uno o più lavoratori per “colpa grave” del datore di lavoro;
- infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori irreversibile menomazione per colpa grave del datore di lavoro.
Per “colpa grave” si intende una responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Quanti crediti conterrà la patente
La patente per i cantieri edili avrà una dotazione iniziale di 30 crediti.
I punti potranno essere incrementati fino ad un massimo di 100 punti:
- in base alla storicità dell’azienda;
- di 1 punto ogni biennio senza provvedimenti di decuratazione
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:
– in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
Decurtazione dei punti dalla patente
Il punteggio della patente può subire decurtazioni in base a diversi provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro.
Nella Tabella seguente l’elenco completo con i punti decurtati:
Scarica la Circolare INL sulla patente a crediti per i cantieri edili.
Le FAQ sulla patente a crediti dell’INL
L’obbligo di dotarsi della patente a punti per i cantieri edili a partire dal 1° ottobre 2024, ha suscitato non pochi dubbi tra le imprese ed i lavoratori autonomi impegnati nel comparto delle costruzioni. Nel tentativo di rispondere ad un numero sempre crescente di domande, l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha messo a disposizione una serie di FAQ utili sia per la richiesta della patente che per conoscere chi è soggetto a questo obbligo e chi invece ne è esonerato.
Le Faq dell’INL sulla patente a crediti per l’edilizia sono le seguenti.
Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Se alla data del 1°ottobre 2024 si stava già operando in un cantiere temporaneo o mobile si è soggetti all’obbligo di invio dell’autocertificazione dei requisiti per la patente. In alternativa si può però procedere direttamente ad effettuare la domanda di richiesta della patente a punti per l’edilizia, tramite il portale dedicato dell’INL.
Ricordiamo che a partire dal 1° novembre tutti coloro che operano nel cantiere edile dovranno possedere la patente o aver effettuato la richiesta.
Quale categoria SOA si deve possedere per essere esclusi dall’obbligo di possedere la patente a crediti?
Il Decreto Attuativo DM n.132 del 18 settembre 2024 che obbliga al possesso della patente, stabilisce anche alcune esclusioni.
Sono esonerati dall’obbligo della patente a crediti per i cantieri edili le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, (art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20239 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Per il rilascio della patente si devono rispettare alcuni requisiti tra i quali il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In un’azienda che abbia più unità operative quanti DVR e RSPP si dovranno avere?
Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi siano individuabili diversi Datori di lavoro, soddisfare i requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
In assenza di un nuovo accordo Stato-Regioni come si dovrà soddisfare l’obbligo formativo, ad esempio per il datore di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008?
In assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Devo attendere una ricevuta o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/dichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia.
Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
La richiesta della patente può essere fatta in qualunque momento a partire dal 1° ottobre. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.
Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.