La guida aggiornata per ottenere la Patente a punti cantieri edili. Come fare istanza, le sanzioni previste, i moduli necessari e come recuperare i crediti persi
Dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare nei cantieri edili senza il possesso della Patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 è scattato l’obbligo della Patente a punti per i cantieri edili temporanei e mobili.
Nonostante le paure degli attori della filiera sulle tempistiche troppo strette per l’entrata in vigore del Regolamento inserito nel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti è ora realtà.L’obbligo di dotarsi della Patente a crediti è stato introdotto dal Dl n.19/2024 “DL PNRR 4” convertito nella legge n.56/2024. La procedura per richiedere la patente, la perdita dei punti, le sanzioni da pagare e la modulistica necessaria sono state successivamente regolamentate dal DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale n. 132 del 18 settembre 2023 e dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) n. 4 del 23 settembre 2024 che mette nero su bianco i diversi profili applicativi per ottenere e gestire al meglio l’indispensabile documento.
Obbligo Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
Nella circolare l’INL fornisce un riassunto delle novità introdotte dal Regolamento, chiarendo:
- come ottenere la patente a punti per i cantieri edili;
- i soggetti interessati e la documentazione da allegare;
- la revoca della patente e la sospensione;
- la tabella per l’attribuzione dei crediti;
- la tabella con l’elenco dei provvedimenti che causano la decurtazione dei punti;
- il modulo per l’autocertificazione dei requisiti richiesti.
Fino al 31 ottobre 2024 era consentito l’invio di un’Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dei requisiti per effettuare la richiesta per il rilascio della patente. A partire dal 1° novembre le cose però sono cambiate.
La procedura corretta per richiedere la patente cantieri oggi prevede l’inserimento della domanda solo ed esclusivamente tramite portale INL.
Ricordiamo inoltre a coloro che abbiano in passato inviato la domanda tramite pec che la sola Autocertificazione non è sufficiente per ottenere la patente a punti, sarà comunque necessario registrarsi al portale INL ed effettuare l’istanza.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere mobili o temporanei se non in possesso della patente o della richiesta.
Chi dovrà possedere la patente a punti per l’edilizia
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili sia con sede in uno degli Stati Membri dell’UE che extra UE;
- i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Chi è esonerato dal possesso della patente cantieri edili?
Sono esonerati dal possesso del documento:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti. Sotto i 15 crediti non sarà possibile operare nei cantieri. Coloro che saranno trovati ad operare senza il regolare possesso di una patente, o senza il punteggio minimo necessario, andranno incontro ad una serie di multe tra un minimo di € 700 ad un massimo di ben € 6.000.
Si può operare nei cantieri con meno di 15 punti?
Oltre ai soggetti non obbligati al possesso della patente (vedi capitolo “Chi è esonerato dal possesso della patente”) esistono alcune ulteriori eccezioni, inserite nella circolare dell’INL n.9326 del 9 dicembre 2024..
Le eccezioni all’obbligo sono:
- solo nel periodo transitorio compreso tra il 23 settembre ed il 31 ottobre 2024 per coloro che hanno inoltrato l’autocertificazione tramite PEC, ma che successivamente abbiano fatto domanda tramite portale;
- per i lavori attualmente in corso sono consentite patenti con meno di 15 crediti nel caso di lavori superiori al 30% del valore del contratto solo per il completamento dei lavori. Questa ipotesi trova applicazione solo nei casi in cui un soggetto, già possessore di patente, abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.
In quest’ultimo caso occorrerà verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto (come riportato nel relativo capitolato o contratto) e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Nel caso in cui:
- il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito,
- mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante.
Attenzione: l’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
Chi è tenuto a verificare il possesso della patente?
Il decreto n.19/2024 PNRR 4 ha disposto che la verifica del possesso della patente debba essere effettuata dal committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo.
Questi soggetti dovranno inoltre verificare i requisiti SOA previsti per l’eventuale esonero non solo per le imprese affidatarie, ma anche per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi coinvolti nei subappalti. La mancata verifica di tali requisiti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Rispetto alla verifica dell’attestazione di qualificazione SOA è bene distinguere diverse ipotesi:
a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA:
- qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91
b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti:
- analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti:
- la sanzione sopra indicata non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
- Solo nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione del 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.
“Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti” sottolinea l’INL.
I Requisiti per il rilascio della Patente
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ovviamente non tutti i requisiti sono necessari per le differenti categorie di soggetti interessati, il riferimento è alla normativa vigente.
Come viene rilasciata la Patente
La patente a punti per i cantieri edili viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’INL con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).
Le Istruzioni tecniche per effettuare la richiesta sono indicate nell’“apposita nota tecnica”.
Possono presentare la domanda:
- il legale rappresentante dell’impresa
- e il lavoratore autonomo, o da soggetto munito di delega in forma scritta tra i quali i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Cosa contiene la patente per i cantieri
La patente contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Revoca della patente
“La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio”. Trascorsi 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere una nuova patente.
A stabilire l’eventuale revoca della patente a punti è l’ispettorato Nazionale del lavoro sulla base di un accertamento dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente
Le sospensione della patente potrà avvenire in seguito al verificarsi di:
- infortuni che causino la morte di uno o più lavoratori per “colpa grave” del datore di lavoro;
- infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori irreversibile menomazione per colpa grave del datore di lavoro.
Per “colpa grave” si intende una responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Quanti crediti contiene la patente
La patente per i cantieri edili ha una dotazione iniziale di 30 crediti.
I punti potranno essere incrementati fino ad un massimo di 100 punti:
- in base alla storicità dell’azienda;
- di 1 punto ogni biennio senza provvedimenti di decuratazione
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:
– in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
Decurtazione dei punti dalla patente
Come si perdono i punti della patente edilizia? Questa una delle domande che certamente assillano gli operatori.
Il punteggio della patente può subire decurtazioni in base a diversi provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro.
Nella Tabella seguente l’elenco completo con i punti decurtati:
Le clausole da inserire nel contratto per verificare il possesso della patente a crediti
Ma come verificare se un’impresa o un lavoratore è in possesso della patente nel caso di un appalto di lavori privati o nei subappalti?
Per rispondere ai dubbi è intervenuta l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) che ha predisposto due schemi di clausole contrattuali da inserire, se ritenuto utile, negli accordi:
- la clausola da inserire nel contratto tra committente e appaltatore di lavori privati, con la quale il committente dichiara di aver verificato il possesso della patente dell’impresa, mentre l’appaltatore dichiara di aver fornito tutta la documentazione necessaria al committente;
- la clausola per i contratti tra appaltatore e subappaltatore nella quale vengono anche inserite le cause di una eventuale risoluzione del contratto in caso di revoca, sospensione e decurtazione dei punti dalla patente cantieri.
Le sanzioni amministrative se si opera senza patente
E’ necessario preliminarmente fare una distinzione tra coloro che sono obbligati alla verifica del possesso della patente a crediti e coloro che invece si trovano ad operare nei cantieri edili senza il documento necessario regolarmente rilasciato dall’INL.
Come già ricordato in precedenza la verifica del possesso della patente deve essere effettuata dal committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo. Il mancato controllo comporta:
- per il committente o per il responsabile dei lavori di una sanzione amministrativa tra i € 711,98 e i € 2.562,91.
Le sanzioni amministrative
Coloro che operano in cantiere senza Patente a punti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
La Circolare INL n.9326 del 9 dicembre 2024 chiarisce che il valore dei lavori (al netto IVA) dovrà essere calcolato con riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.
Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Una volta individuato il valore di riferimento la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e la competenza spetta all’INL dell’ambito territoriale in cui opera il personale che ha accertato l’illecito.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Chi opera senza Patente a punti nei cantieri edili temporanei o mobili, o con punteggio insufficiente potrà subire:
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. La comunicazione andrà trasmessa sia ad ANAC che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del provvedimento interdittivo.
- l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento.
I moduli e la documentazione indispensabile per ottenere la patente a punti
- Il Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024: Scarica il DM 132/2024 in PDF.
- Una vademecum utile per conoscere i dettagli tecnici relativi all’ottenimento della patente a punti è certamente la Circolare INL sulla patente a crediti per i cantieri edili.
- Le bozze fac-simile contrattuali per verificare il possesso della patete in caso di appalto o subappalto: Scarica qui le bozze di schema contrattuale di ANCE.
- L’elenco completo e dettagliato dei crediti ottenibili in base all’anzianità o alla formazione dell’azienda: Scarica il PDF della tabella riassuntiva contenuta nel Dm Attuativo.
Le FAQ sulla patente a crediti dell’INL
L’obbligo di dotarsi della patente a punti per i cantieri edili a partire dal 1° ottobre 2024, ha suscitato non pochi dubbi tra le imprese ed i lavoratori autonomi impegnati nel comparto delle costruzioni. Nel tentativo di rispondere ad un numero sempre crescente di domande, l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha messo a disposizione una serie di FAQ utili sia per la richiesta della patente che per conoscere chi è soggetto a questo obbligo e chi invece ne è esonerato.
Le Faq dell’INL sulla patente a crediti per l’edilizia sono le seguenti.
L’autocertificazione inviata via PEC entro il 31 ottobre sostituisce la patente?
La risposta è solo una: NO. L’autocertificazione dei requisiti inoltrata via mail è un mezzo transitorio messo a disposizione dall’INL per l’invio dei documenti da parte di coloro che, anche prima del 1° ottobre 2024, risultavano già occupati in un cantiere.
Alla PEC deve comunque fare seguito l’istanza di richiesta della patente a crediti, compilabile unicamente online tramite il portale dell’Ispettorato del Lavoro.
Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Se alla data del 1°ottobre 2024 si stava già operando in un cantiere temporaneo o mobile si è soggetti all’obbligo di invio dell’autocertificazione dei requisiti per la patente. In alternativa si può però procedere direttamente ad effettuare la domanda di richiesta della patente a punti per l’edilizia, tramite il portale dedicato dell’INL.
Ricordiamo che a partire dal 1° novembre tutti coloro che operano nel cantiere edile dovranno possedere la patente o aver effettuato la richiesta.
Quale categoria SOA si deve possedere per essere esclusi dall’obbligo di possedere la patente a crediti?
Il Decreto Attuativo DM n.132 del 18 settembre 2024 che obbliga al possesso della patente, stabilisce anche alcune esclusioni.
Sono esonerati dall’obbligo della patente a crediti per i cantieri edili le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, (art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20239 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Per il rilascio della patente si devono rispettare alcuni requisiti tra i quali il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In un’azienda che abbia più unità operative quanti DVR e RSPP si dovranno avere?
Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi siano individuabili diversi Datori di lavoro, soddisfare i requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
In assenza di un nuovo accordo Stato-Regioni come si dovrà soddisfare l’obbligo formativo, ad esempio per il datore di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008?
In assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Devo attendere una ricevuta o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/dichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia.
Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
Da quando è possibile richiedere la patente a crediti?
La richiesta della patente può essere fatta in qualunque momento a partire dal 1° ottobre. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.
Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.