Da ANCE due schemi di clausole contrattuali da inserire negli accordi per appalti privati o subappalti, per consentire al committente o al responsabile di verificare il possesso della patente a punti cantieri
Dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare in un cantiere edile senza il possesso di una patente a punti
In attesa che il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL diventi pienamente operativo, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha messo a disposizioni due schemi di clausole contrattuali per verificare il possesso della patente a punti per i cantieri da parte delle imprese coinvolte.
Chi è obbligato a dotarsi della patente a punti cantieri?
A partire dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare nei cantieri edili temporanei e mobili senza essere in possesso di una patente a crediti appositamente rilasciata dall’INL.
Tuttavia ad oggi, non esiste ancora la possibilità di controllare che l’impresa affidataria o subappaltatrice sia effettivamente in possesso di tale documento. Una procedura che, si spera, verrà attivata a breve sul portale dell’INL e già prevista dall’art. 2 del DM n. 132/2024.
L’obbligo della patente a crediti è stabilito dall’art.27 del Testo Unico Sicurezza, completamente rinnovato dal recente DL n.19/2024.
Il testo stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2024, i lavoratori autonomi o le imprese che operano all’interno di cantieri edili temporanei o mobili, siano obbligate a richiedere la patente.
Per le imprese edili o i lavoratori che in questo momento non sono impegnate in un cantiere, non è necessario essere in possesso del documento.
Chi è esonerato dalla patente edilizia?
Esistono alcuni esoneri al possesso della patente a punti:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Le clausole da inserire nel contratto per verificare il possesso della patente a crediti
Premesso ciò, subentra però il problema della verifica del possesso della patente da parte delle imprese coinvolte in un appalto di lavori privati o nei subappalti.
Per ovviare al problema, l’ANCE ha predisposto due schemi di clausole contrattuali da inserire, se ritenuto utile, negli accordi:
- la clausola da inserire nel contratto tra committente e appaltatore di lavori privati, con la quale il committente dichiara di aver verificato il possesso della patente dell’impresa, mentre l’appaltatore dichiara di aver fornito tutta la documentazione necessaria al committente;
- la clausola per i contratti tra appaltatore e subappaltatore nella quale vengono anche inserite le cause di una eventuale risoluzione del contratto in caso di revoca, sospensione e decurtazione dei punti dalla patente cantieri.
Cosa succede se non si possiede la patente edilizia?
Operare nei cantieri edili senza una patente a crediti regolarmente rilasciata dall’INL comporta:
- per il committente o per il responsabile dei lavori (che deve verificare il possesso del documento) di una sanzione amministrativa tra i € 711,98 e i € 2.562,91.
- Mentre l’impresa o il lavoro autonomo trovato senza il documento o con un numero di punti inferiore a 15, dovrà pagare una multa pari al 10% del valore dei lavori e non inferiore a €6.000, oltre all’esclusione di 6 mesi dalla partecipazione a lavori pubblici.