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Patente a crediti, tutte le risposte dell’INL

Le FAQ sulla patente a crediti dell’INL
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Dal 1° novembre 2024 sarà obbligatorio possedere la patente a crediti per i cantieri o averne fatto richiesta

Il Decreto Attuativo del 18 settembre 2024 e la circolare dell’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno introdotto l’obbligo di dotarsi di una Patente a crediti per le imprese ed i lavoratori autonomi che intervengono sui cantieri edili. 

A partire dal 1° novembre 2024 chi non sarà in possesso della patente o non ne avrà fatto richiesta sarà soggetto ai provvedimenti amministrativi ed alla relativa multa. 

Ma i requisiti da possedere per ottenere la qualificazione tramite i crediti sono molteplici e non sempre del tutto chiari, soprattutto quando si tratta di capire chi possa essere esonerato dall’obbligo della patente a crediti. 

L’INL ha quindi rilasciato una serie di Faq nel tentativo di rispondere ai dubbi degli interessati al rilascio della patente a crediti.

Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

La circolare INL sottolinea la possibilità, in una prima fase, di inviare tramite PEC ed entro il 31 ottobre 2024, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per il rilascio della patente a punti per l’edilizia. 

Questo invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 siano già impegnati nei cantieri temporanei o mobili. 

Al contrario, se entro il 1° ottobre 2024 non si sta operando in un cantiere non si è obbligati all’invio dell’autocertificazione, ma si potrà procedere direttamente con la richiesta della patente per i cantieri direttamente sul portale dell’INL

La presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale.

Ricordiamo che a partire dal 1° novembre tutti coloro che operano nel cantiere edile dovranno possedere la patente o aver effettuato la richiesta.

La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. La categoria della SOA resta irrilevante?

Il  Decreto Attuativo sulla Patente a crediti per l’edilizia (DM n.132 del 18 settembre 2024) esclude dall’obbligo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA  in classifica pari o superiore alla III, (art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20239 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Per il rilascio della patente si devono rispettare alcuni requisiti tra i quali il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In un’azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Tra i requisiti da possedere a monte per il rilascio della patente a punti ci sono anche gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 di nomina del RSPP e di possesso del DVR. Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi siano individuabili diversi Datori di lavoro, soddisfare i requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

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