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Cambiano i punteggi nella patente a crediti per i cantieri con il Dl PNRR4

Con il via libera della Camera al Dl 19/2024 “PNRR4” cambia anche il meccanismo di decurtazione dei punti previsto per la patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre nei cantieri edili

patente a crediti
Foto di Ümit Yıldırım su Unsplash

Introdotte alcuni importanti esclusioni dal possesso della patente a punti tra le quali anche le prestazioni intellettuali

Con 185 si e 115 no la Camera approva il voto di fiducia del Governo sul DL PNRR 4 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il testo recepisce alcuni emendamenti presentati in Commissione Bilancio tra i quali anche l’integrazione della patente a crediti presto obbligatoria per i cantieri edili.

Il testo passa ora “blindato” al Senato che avrà tempo fino al 1° maggio per concludere l’iter di conversione del Dl 2 marzo 2024, n.19.

Come cambia la patente a crediti per l’edilizia

E’ l’articolo 29 a definire le nuove disposizioni in materia edilizia e nello specifico il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. 

A partire dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti in formato digitale, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro. 

Sono esclusi dal possesso coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri o architetti incaricati della direzione lavori o del coordinamento della sicurezza. Allo stesso modo saranno escluse dal possesso della patente a punti le imprese con qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. 

Per poter richiedere la patente si dovranno possedere determinati requisiti

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Da quanti punti si parte e come recuperarli

La patente a crediti partirà con 30 punti iniziali, 15 è la soglia minima per poter accedere ai cantieri. Una volta persi, i crediti potranno essere recuperati, ma le modalità verranno specificate solo in un successivo Dm del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Rivista la tabella delle violazioni che tolgono punti

Tra le novità apportate al DL dopo il passaggio in commissione, si aggiunge una tabella riassuntiva (Allegato I-bis) sulle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. 

  FATTISPECIEDECURTAZIONE DI CREDITI
  1  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:  5
  2  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:  3
  3  Omessi formazione e addestramento:  2
  4  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:  3
  5  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:  3
  6  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:  2
  7  Mancanza di protezioni verso il vuoto:  3
  8  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:  2
  9  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  10  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  11  Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):  2
  12  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:  2
  13  Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:  1
  14  Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:  3
  15  Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:  3
  16  Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:  3
  17  Omessa valutazione del rischio di annegamento:  2
  18  Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:  2
  19  Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:  3
  20  Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:  1
  21  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  1
  22  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  2
  23  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  3
  24  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:  1
  25  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:  5
  26  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:  8
  27  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:  15
  28  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  20
  29  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  10

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