Un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’installazione di un impianto fotovoltaico nell’ambito di una riqualificazione energetica con Superbonus è uno degli interventi più gettonati tra quelli considerati “trainati”. Per non rischiare di perdere la detrazione, bisogna però prestare la massima attenzione a non sbagliare sia nelle tempistiche legate all’evoluzione normativa, sia nei limiti di spesa e di potenza dell’impianto stesso.
Non è un caso se l’Agenzia delle Entrate ha deciso di pubblicare sul proprio sito un’importante precisazione in merito al possibile massimale del fotovoltaico per interventi eseguiti sfruttando il Superbonus 110%.
In questo caso il beneficiario dell’incentivo fiscale è una ONLUS, tra i pochi soggetti in parte salvati dal blocco alle cessioni (almeno fino 29 marzo 2024), ma il quesito sul limite massimo di spesa e sul calcolo della potenza nominale dell’impianto agevolabile con il Superbonus potrebbe essere applicato a molte altre circostanze.
Come calcolare il massimale del fotovoltaico (kW) agevolabile con Superbonus
Il caso sottoposto al Fisco coinvolge una ONLUS interessata a sfruttare il Superbonus per realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
L’edificio interessato è però già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 217 kW, installato senza accedere a nessuna agevolazione fiscale.
Qui sorge il primo dubbio della Onlus. La presenza di un impianto fv preesistente, fa abbassare il massimale del fotovoltaico agevolabile con il Superbonus?
Ricordiamo infatti che per sfruttare il 110 per il fotovoltaico nel caso di unità immobiliari delle Onlus, è necessario che l’impianto non superi la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16 ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Questo limite dovrà essere calcolato tenendo conto anche dell’impianto preesistente?
La risposta dell’AdE non lascia spazio ai dubbi: il già citato comma 16-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio sottolinea che “ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, non indica che si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto installato”.
Chiarito ciò la risposta al primo quesito è dunque affermativa e concede alla Onlus la possibilità di calcolare il massimale fotovoltaico da agevolare con Superbonus tenendo conto solo del nuovo impianto.
Come si calcola la spesa massima ammissibile dal 110 per il fotovoltaico?
Veniamo dunque al secondo quesito sottoposto dalla Onlus. Il dubbio in questo caso è economico e riferito a come conteggiare la spesa massima agevolabile con il 110 nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico.
Il comma 5 dell’art.119 del Decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, la detrazione spetta nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Nel caso in oggetto dunque il limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto andrà moltiplicato “per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate”.
A titolo di esempio, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ”figurative”, l’importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l’aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).