Con la pubblicazione in GU, entra in vigore il DL n.39/2024 che blocca la cessione e lo sconto in fattura per quasi tutti gli interventi di Superbonus 2024 ed altri bonus edilizi. In alcuni casi le prescrizioni del decreto sono addirittura retroattive
La prima data da tenere a mente è quella del 30 marzo 2024, ovvero l’entrata in vigore del Decreto n.39/2024
(Rinnovabili.it) – Il 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 39/2024 che per il comparto edile, andranno ad influire sul Superbonus 2024, cessione del credito e sconto in fattura. Attenzione però, la data del 30 marzo, giorno effettivo di entrata in vigore del Decreto salva conti, sancisce un nuovo limite per la retroattività di determinati lavori.
L’unica eccezione al blocco cessioni
Sono bastati pochi giorni per passare dall’approvazione in CdM alla pubblicazione in GU del Decreto n.39/2024 che in un colpo ha cancellato le cessioni del credito e lo sconto in fattura per quasi tutti gli interventi edilizi, ed in particolar modo per il Superbonus 2024. Dopo un primo approccio pericolosamente restrittivo, il Governo ha introdotto alcune modifiche che consentiranno il prosieguo delle opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus per le aree colpite dal Sisma con un tetto massimo di spesa.
Attenzione alla retroattività: le date da tenere a mente per Superbonus 2024 e altri bonus
A parte queste eccezioni, lo stop alla cessione del credito sarà in vigore per tutti gli interventi edilizi successivi all’entrata in vigore del DL “salva conti”. Ma quali sono i paletti che definiscono il chi e per quali bonus sarà possibile mantenere le cessioni del credito precedentemente inviate?
La prima data da tenere a mente è ovviamente quella del 16 febbraio 2023, ovvero il Blocco cessioni dello scorso anno. Coloro che hanno presentato la Cilas entro tale data potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternativi a patto che entro l’entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024) abbiano:
- iniziato i lavori
- emesso fatture di spese relative a lavori effettivamente realizzati.
Un paletto che potrebbe avere ripercussioni su moltissimi cantieri rientrati nel precedente Decreto Blocca Cessioni, con lavori non ancora iniziati.
Nel caso di lavori in edilizia libera che non richiedano un titolo abilitativo, a far fede sarà invece l’accordo vincolante tra le parti ed il versamento di un acconto.
L’altra data da tenere a mente è quella del 4 aprile 2024, entro la quale si dovrà presentare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riferita alla scelta di optare per sconto in fattura o cessione del credito riferiti alle spese del 2023 o a rate residue di anni precedenti. Per chi non rispetterà questa scadenza non ci sarà più nulla da fare, decade infatti la possibilità di utilizzare la remissione in bonis per effettuare la comunicazione al Fisco in ritardo, entro il 15 ottobre, pagando una multa di 250 euro.
Obbligo di trasmissione dati o multa da 10mila euro
Il DL 39/2024 stabilisce inoltre un altro obbligo per i beneficiari del Superbonus 2024, ovvero quello di comunicare ad ENEA, i dati relativi all’intervento di efficientamento quali:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto 39/2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute.
Per coloro che non rispetteranno tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa di ben 10.000 euro.