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Il Dossier del Senato prima del via libera definitivo alla sanatoria Salva Casa

Sanatoria Salva casa
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Si chiude oggi la partita della Sanatoria Salva Casa pronta per il voto di fiducia da parte del Senato e che consentirà di convertire in legge il Dl n.69/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Il ddl sulla sanatoria edilizia non più riferita solo ai piccoli abusi, si compone di 5 articoli, dopo l’aggiunta di un articolo 2-bis inerente alle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. E’ però l’articolo 1 a modificare profondamente il Testo Unico Edilizia o Dpr n.380/2001 che, vista l’imminente conversione, si possono considerare definitive. 

Come di consueto durante la conversione in legge di un Dl sono stati predisposti i due dossier del Centro Studi di Camera e Senato e la nota di lettura, che aiutano a navigare tra le molte novità introdotte dal testo.

Le modifiche apportate dal Salva Casa al TUE

Le novità introdotte dalla Sanatoria Salva Casa al TUE riguardano:

Maggiori entrate per i Comuni

La sanatoria salva casa aggiunge inoltre particolari disposizioni per le maggiori entrate nelle casse dei comuni derivate da:

possano essere utilizzate per per un terzo:

Strutture amovibili realizzate durante il Covid

Superato il primo articolo, la Sanatoria edilizia della Slava Casa nell’articolo 2, fornisce le indicazioni per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Queste strutture realizzate in emergenza e mantenute in esercizio anche al 30 maggio 2024 possono rimanere installate, in deroga alle norme vigenti, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità, e sempre nel rispetto delle norme sismiche, igieniche, energetiche.

Gli interessati devono presentare una CILA indicando le comprovate esigenze e non limitare il diritto di terzi. 

Aree devastate dal Vajont del 9 ottobre 1963

In sede referente è stato introdotto l’articolo 2-bis in merito a “Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963”. Le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 1457/1963 viene previsto che il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell’intervento edilizio.

Scarica QUI la Nota di lettura del Dl n.69/2024.

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