L’impatto del Superbonus tra il 2020 e il 2023 è stato pari a 179 miliardi di euro
Superbonus, Bonus Facciate e, in misura minore, gli incentivi alle imprese Transizione 4.0 hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni, lasciando una pesante eredità. Nel futuro del Superbonus dovrà esserci maggiore meritocrazia premiando gli interventi con i risultati migliori, autorizzazioni preventive e contributo modulato sul reddito del richiedente.
Sono solo alcune delle considerazioni esposte in Commissione Finanze al Senato dall’Ufficio parlamentare di bilancio in merito alla conversione in legge del DL Salva-Conti n.39/2024. La differenza tra i risultati e le attese è stata macroscopica nel caso del Superbonus e non ha precedenti. Si legge nella memoria depositata agli atti. Ma perché è avvenuto un disastro simile, e come mai i tre Governi che si sono succeduti non hanno mai introdotto un sistema per il controllo delle spese?
Secondo l’UPB i fattori intercorsi sono di due tipi: fattori evidenti sin dalla sua introduzione e fattori sopravvenuti come conseguenza di questi.
I problemi evidenti sin dall’inizio
Per affrontare un possibile futuro del Superbonus è necessario capire cosa è andato storto. Tra i fattori evidenti sin dalla sua introduzione l’Upb evidenzia:
- l’aliquota troppo elevata che ha comportato che la spesa incentivata fosse interamente a carico dello Stato eliminando il contrasto di interessi tra acquirente e fornitore;
- la fissazione di massimali di spesa agevolabile più elevati rispetto a quelli previsti per altri interventi di incentivo riguardanti gli immobili;
- la possibilità di portare in detrazione, aumentando quindi la spesa agevolata, anche gli interventi già incentivati con aliquote inferiori (interventi trainati);
- la possibilità di sfruttare sconto in fattura e la cessione del credito, che ha allargato la platea dei beneficiari a soggetti incapienti o parzialmente incapienti e a coloro che non avrebbero avuto sufficiente liquidità per iniziare i lavori edilizi.
“Questi elementi, nel loro insieme, hanno reso il Superbonus un unicum tra le agevolazioni e, come tale, una misura i cui effetti finanziari erano particolarmente difficili da prevedere sin dalla sua introduzione”. Analizzando a posteriori la misura, secondo l’UPB, si sarebbero dovuti prevedere meccanismi di autorizzazione preventiva, inserendo in questo modo un tetto di spesa senza ledere i diritti acquisiti dei beneficiari.
I fattori sopraggiunti in seguito
I problemi appena evidenziati hanno generato ulteriori criticità che hanno fatto lievitare la spesa:
- il progressivo prolungamento della misura al 110% da fine 2021 al 2023, ed ulteriore possibilità al 70% fino al 2025;
- il susseguirsi di innumerevoli norme volte a contenere il ricorso alla misura, ma che di fatto hanno invece comportato a tratti un’accelerazione nelle asseverazioni e nelle realizzazioni dei lavori;
- l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione come conseguenza, oltre che del generale aumento dei prezzi dei beni energetici, dell’accresciuta domanda di lavori e del venire meno del contrasto di interessi tra acquirente e fornitore;
- l’emergere di fenomeni fraudolenti causato soprattutto dalla presenza unica di controlli essenzialmente basati su certificazioni di soggetti privati.
leggi anche Il Superbonus di marzo 2024 supera i €122 miliardi
Come modellare il futuro del superbonus e delle agevolazioni edilizie?
Dopo aver analizzato in maniera puntuale la misura, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha ipotizzato concretamente come potrebbe essere riformulato il sistema delle detrazioni fiscali per l’edilizia.
1- L’agevolazione dovrebbe essere selettiva con riguardo sia alle attività incentivate sia ai beneficiari.
Sul piano dei beneficiare inoltre, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e il credito di imposta cedibile è stata riconosciuta alla generalità dei contribuenti anziché limitarla a coloro che avrebbero avuto problemi di capienza fiscale e vincoli di liquidità per anticipare le spese.
2 – L’aliquota dovrà essere fissata a un livello tale da incentivare un comportamento ritenuto meritevole ed in base al maggior risparmio energetico a parità di risorse impiegate.
3 – La definizione della percentuale di detrazione dovrà anche tenere conto del recupero del costo iniziale dell’investimento, che sarà assicurato nel tempo dal risparmio energetico prodotto dall’efficientamento.
4 – Introdurre un’autorizzazione preventiva dei lavori e della spesa, evitando quindi di incorrere in frodi o di ledere i diritti dei beneficiari.
5 – In prospettiva, secondo l’Upb, si potrebbe sostituire all’agevolazione come quella attuale, un trasferimento monetario con contributo diretto alla spesa, modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla classe energetica dell’edificio, sottoposto ad autorizzazioni preventive e soggetto a un limite di spesa.
6 – Per alleviare i vincoli di liquidità dei nuclei familiari meno abbienti andrebbero inoltre valutati strumenti alternativi ai contributi a fondo perduto: forme di prestito agevolato anche attraverso meccanismi che prevedano il rimborso commisurato ai risparmi energetici ottenuti, come, ad esempio, nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica di cui al D.Lgs. 102/2014, che potrebbero allargare la platea dei nuclei beneficiari a parità di risorse pubbliche
7 – Condividere la spesa tra pubblico e privato, reintroducendo meccanismi naturali di contrasto di interessi tra acquirente e fornitore.
8 – In ultimo è necessaria un’attività di monitoraggio che consenta, da un lato, di valutare se la misura risulti efficace rispetto agli obiettivi perseguiti ed eventualmente poterla riorientare e, dall’altro, di verificare l’andamento delle risorse effettivamente impiegate.