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Tra efficienza, consumo di suolo e mobilità: i contenuti del Ddl Rigenerazione urbana

Per la prima volta è stato presentato un Testo Unificato sulla Rigenerazione urbana che spazia dal dissesto idrogeologico, alle isole di calore, con spazio all’efficienza energetica, alla sicurezza sismica, al consumo di suolo ed alla qualità urbana

Ddl Rigenerazione urbana al Senato: dall’efficienza al consumo di suolo
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Il decreto legge sulla Rigenerazione Urbana adottato dalla Commissione Ambiente al Senato

E’ approdato in Senato a metà settembre il Ddl sulla Rigenerazione urbana, primo documento che unifica le precedenti proposte legislative. 

L’obiettivo del Testo Unificato sarà esattamente quello di chiarire definitivamente cosa sia la rigenerazione urbana ed in che modo applicarla alle realtà comunali, regionali e nazionali.

Un intervento indispensabile per superare quella che oggi è una procedura frammentata, composta solitamente di provvedimenti straordinari definiti caso per caso. 

Sono circa 26 anni che si parla di una riforma del Governo del territorio che definisca nuove regole di rigenerazione urbana per superare l’ormai vetusta disciplina urbanistica che in alcuni casi risale addirittura al 1942. 

Le finalità del Disegno di legge sulla Rigenerazione urbana

Entrando nel dettaglio del DDL 29/S e abb all’esame del Senato si scopre la reale portata del testo che spazia senza soluzione di continuità dall’urbanistica, alla salvaguardia ambientale passando per il settore delle costruzioni e quello energetico. Se gli obiettivi sono chiari, la speranza è che non diventi un “mappazzone” di interventi difficili da calare nella realtà territoriale nazionale.

Il DDL rigenerazione urbana definisce alcuni obiettivi di base:

  • il recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, 
  • favorire l’efficienza energetica e idrica, nonchè la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica,
  • promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

Queste finalità si dovranno muovere di pari passo con l’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050

Per farlo la Legge individua una serie di obiettivi basilari da raggiungere:

  • favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione
    • di aree già urbanizzate che di aree produttive non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico;
    • di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; 
    • dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e in stato di degrado e di abbandono o dismessi
    • incentivandone la riqualificazione fisica, tecnologica, energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, puntando alla sostenibilità ambientale, al miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva.
  • migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite
    • il principio della invarianza idraulica, 
    • la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, 
    • il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, 
    • l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico
    • il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico,
    • l’incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
  • realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;
  • privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;
  • applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di
    • pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell’ambito territoriale comunale, 
    • di invarianza idraulica, 
    • di rinaturalizzazione, 
    • di de-impermeabilizzazione o
    • di bonifica del suolo già consumato e contaminato;
  • elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l’integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
  • tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, favorendo la presenza equilibrata delle funzioni connesse all’ospitalità;
  •  integrare sistemi di mobilità sostenibile
  • favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
  • favorire la partecipazione attiva degli abitanti;
  • intervenire su edifici e quartieri realizzati nell’ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell’abitare;
  • attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

La governance della Rigenerazione urbana: chi farà cosa

Il DDL Rigenerazione urbana suddivide le competenze tra Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni ed i Comuni.

Al Ministero il compito di coordinare e aggiornare il Programma Innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare PinQua

Alle Regioni il compito di identificare le priorità di intervento e le risorse necessarie sulla base del PinQua. 

Ai Comuni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge individuano sulla cartografia le aree per la rigenerazione urbana e programmano gli interventi.

Le risorse a disposizione della rigenerazione urbana in Italia

Il testo del disegno di legge sulla rigenerazione urbana sottolinea che parte dei finanziamenti necessari che saranno individuati dal Programma nazionale per la rigenerazione urbana proverranno dal PNRR, ed in parte dal Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

Quest’ultimo Fondo avrà una dotazione pari a:

  • 50 milioni di euro per l’anno 2024, 
  • 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 
  • 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. 

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

La legge parla anche di possibili incentivi fiscali ed economici per promuovere gli interventi oltre ad una serie di agevolazione sul pagamento delle tasse sulla casa come l’IMU o la TARI. 

Le tempistiche

Una volta approvata la legge ci saranno 4 mesi di tempo dall’entrata in vigore per definire il  Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), e sentita la Conferenza unificata. 

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