L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di comunicazione per assicurarsi la ripartizione in sei rate da utilizzare nel caso di acquisto dei crediti edilizi
E’ finalmente pronto il modello di comunicazione che banche e intermediari finanziari dovranno utilizzare per attestare che l’acquisto di crediti edilizi riferiti a Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere architettoniche, è avvenuto con importo pari o superiore al 75% delle relative detrazioni. La comunicazione si è resa necessaria come intervento anti usura e fa riferimento all’articolo 121, comma 3-ter del Dl n. 34/2020, modificato dal recente Decreto Superbonus.
Spalmacrediti per le banche in 6 anni
Il nuovo comma 3-ter dell’art.121 del Decreto rilancio ha introdotto una nuova ripartizione delle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 in ulteriori 6 rate annuali di pari importo, in sostituzione dell’originaria rateazione prevista per gli stessi crediti.
La misura si applica alle rate annuali utilizzabili a partire dal 2025 e con un codice identificativo univoco. I destinatari sono le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari che hanno formalizzato l’acquisto di crediti edilizi relativi a Superbonus, Sismabonus, Bonus Barriere architettoniche, ma con un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni (limite di usura).
Questi soggetti, se desiderano aderire allo spalmacrediti in 6 anni, sono perciò obbligati a presentare la comunicazione al Fisco dichiarando tale circostanza.
L’invio della comunicazione parte il 3 dicembre2024
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce i contenuti del modelli di comunicazione e le tempistiche per l’invio telematico.
Due le tempistiche da tenere a mente a seconda che l’acquisto dei crediti edilizi sia già avvenuto o sia ancora in fase di accettazione. L’invio del modulo dovrà avvenire:
- dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, utilizzando il servizio web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, il flusso telematico (provvedimento del 29 luglio 2021) o la Posta elettronica certificata
- a decorrere dal 3 dicembre 2024, esclusivamente dal cessionario, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.
Scarica le specifiche tecniche per la predisposizione della richiesta all’AdE.