Cessione del credito in caso di liquidazione giudiziale: le regole e i limiti
La normativa sulla cessione del credito e lo sconto in fattura legata ai bonus edilizi è mutata notevolmente nel corso degli anni. Al di là delle numerose circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate permangono numerosi dubbi sulla questione, soprattutto nel caso del coinvolgimento di imprese con debiti erariali. E’ questo il caso sottoposto al Fisco che con la risposta n.237/2024 fornisce le indicazioni sulle modalità da seguire per l’utilizzo dei crediti edilizi d’imposta in caso di liquidazioni giudiziali.
Cosa accade ai crediti nel caso di liquidazione giudiziale
Il caso è stato sollevato dal curatore legale di una società con debiti erariali scaduti per oltre 644.000 euro e titolare presso la Piattaforma cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate di diversi crediti edilizi per Superbonus.
Il dubbio dell’impresa è legato all’opportunità di utilizzare questi crediti cedendoli a terzi tramite procedura competitiva previa autorizzazione da parte degli organi della procedura per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione previste dal Codice Civile.
In particolare, l’incertezza giuridica sollevata dall’istante riguarda la natura di tali crediti ovvero:
- se possano essere considerati come crediti verso l’erario soggetti a compensazione obbligatoria;
- o se possano essere utilizzati come agevolazioni cedibili liberamente.
L’Agenzia delle Entrate prima di rispondere ha ricordato che, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro è esclusa “la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi”. Il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.
La risposta del Fisco
Nonostante il blocco alla compensazione dei crediti, in caso di liquidazione giudiziale tutto può cambiare. Le regole da applicare in questo caso sono quelle previste dall’articolo 155 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 sul Codice della Crisi d’Impresa, secondo cui “i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale”.
Prevale quindi quest’ultima norma speciale indipendentemente dalla natura dei crediti edilizi, essendo “prioritaria”, in questa circostanza, l’esigenza di “garantire un incasso certo, sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento falcidiato all’esito della procedura”.
In altre parole questi crediti edilizi dovranno rientrare nella compensazione forzata dei debiti erariali scaduti e non potranno essere ceduti a terzi.