Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata su questo problema
Chi vive in condominio sa bene che qualsiasi tipologia di intervento privato sulle parti comuni va accuratamente valutate, per evitare di ledere i diritti dei vicini o modificare l’estetica dell’edificio. Ma queste attenzioni valgono anche per l’installazione di un proprio condizionatore sulla facciata del condomìnio? E in questo caso, il condomìnio può chiedere la rimozione di eventuali motori esterni già installati?
A rispondere ha pensato la Corte di cassazione che con una sentenza di luglio, ha accolto il ricorso di una condòmina a cui era stato intimato di rimuovere i condizionatori collocati sulla facciata del cortile condominiale e considerati senza autorizzazione.
Condizionatore in condominio: Serve la delibera condominiale?
Il caso che portiamo quale esempio per rispondere alla domanda è quello sottoposto alla Corte di Cassazione con sentenza n.17975, dell’1 luglio 2024.
Il ricorso è stato presentato da una condomina proprietaria di alcune attività commerciali all’intero del condominio. Durante il periodo estivo l’interessata ha installato quattro condizionatori sulla facciata del cortile interno del condominio senza però richiedere autorizzazione preventiva. Proprio in virtù di quest’ultimo fatto il condominio ha chiesto la rimozione dei motori esterni. Ma dopo un primo rigetto da parte della Corte d’Appello, la commerciante ha ottenuto la vittoria davanti alla Cassazione in quanto l’installazione del condizionatore sulla facciata condominiale, rientra nel diritto di ciascun condomino di servirsi delle parti comuni, secondo l’articolo 1102 del Codice Civile.
In quali casi è possibile installare il condizionatore sulla facciata esterna di in condominio
Come sottolineato anche dalla Corte di cassazione, l’uso delle parti comuni è consentito a ciascun condomino a patto che l’intervento:
- non leda il decoro architettonico dell’edificio
- non impedisca l’uso degli stessi spazi anche agli altri condomini per gli stessi scopi
Nel caso specifico, dato che entrambe le voci erano soddisfatte, il ricorso della commerciante è stato accolto.
A nulla è valsa la delibera assembleare votata in seguito all’installazione dei condizionatori e che vietava retroattivamente la possibilità di installare i motori esterni sulla facciata del cortile.
Al massimo, come chiarito anche dagli ermellini, la delibera avrebbe dovuto prevedere l’installazione non potendo in alcun modo avere valore legale ne retroatività.