Un impianto fotovoltaico installato in un’area sottoposta a vincolo non necessita del permesso di costruire. Al contrario il capotto termico in zona paesaggistica non può essere ammesso se installato all’esterno. E’ il TAR di Brescia che con la sentenza del 4 ottobre 2024 ribadisce un passaggio importante mettendo bene in evidenzia quali interventi possano essere realizzati come manutenzione ordinaria, e quindi senza permesso di costruire ne autorizzazione paesaggistica, e quali ricadano invece nel regime straordinario.
Lo spartiacque per quanto riguarda l’installazione del fotovoltaico in zona vincolata, è il Decreto Energia che ha liberalizzato e semplificato molti interventi, successivamente in parte ribaditi dal Testo Unico Rinnovabili attualmente in discussione.
Si al fotovoltaico in area paesaggistica
Il caso in questione riguarda una SCIA presentata con unitamente all’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere di manutenzione straordinaria consistenti nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura e l’inserimento di un cappotto termico sull’incolucro esterno.
La richiesta riceve in un primo tempo il parere negativo per l’insatallazione del fotovoltaico e parere positivo per il cappotto termico, ma a determinate condizioni.
Non riuscendo ad accordarsi, la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza, nel merito proprio di queste “determinate condizioni”, ed avendo ribadito la contrarietà a parte del progetto, la proprietaria dell’immobile decide di appellarsi al Tar.
Cappotto termico in zona paesaggistica, solo se installato all’interno
La prima regola messa in chiaro dal Tar di Brescia richiama il Decreto Energia sottolineando alcune tempistiche fondamentali necessarie ad esprimere o meno parere positivo.
La prima considerazione fa riferimento alla data di presentazione della Sia e dell’autorizzazione paesaggistica, entrambe richieste prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Mentre il parere di Soprintendenza e Commissione sono pervenuti dopo l’entrata in vigore del Decreto Energia, ovvero dopo che la semplificaizone sul fotovoltaico risultava già attiva.
Secondo il Tar dunque, non esiste alcun motivo per negare la possibilità di installare il fotovoltaico sulla copertura senza autorizzazione.
Un fatto che ribadisce quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza, ovvero che la produzione di energia da fonti rinnovabili va considerata come un diritto comune e, solo in casi estremi e ben motivati, si potrà negarne l’installazione.
Al contrario il cappotto termico in zona paesaggistica genera un problema di compatibilità con l’architettura rurale interessata da progetto e considerata di particolare interesse architettonico.
Per questo motivo il cappotto non potrà essere collocato all’esterno, a causa delle modifiche che riguarderebbero lo spessore della facciata, ma dovrà necessariamente trovare posto all’interno delle mura.