La fine dell’anno si avvicina e con essa molte delle scadenze previste per i bonus edilizi. Tra di loro c’è anche il Bonus Prima casa destinato ai giovani con meno di 36 anni. L’agevolazione che permette di pagare meno tasse, si applica agli atti sottoscritti tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, ma grazie alla Legge di bilancio 2023 ha prorogato la sua scadenza di un altro anno fino al 31 dicembre 2024, non per tutti però.
Bonus Prima casa nel 2024: quando è ancora possibile
La legge di conversione del DL n. 215/2023, in vigore dal 29 febbraio 2024, ha stabilito che il Bonus Prima casa under 36 si può richiedere anche entro il 31 dicembre 2024, ma a due condizioni:
- che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione
- e che l’atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci) sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024.
Ciò significa che se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024, il Bonus Prima Casa under 36 non può essere richiesto.
Per venire incontro ai dubbi dell’ultimo minuti di molti giovani contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 5/2024 con il quale sottolinea che l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione solo se sono rispettate anche le altre condizioni previste dalla norma.
Ad esempio, l’agevolazione non spetta nel caso in cui il contribuente acquisti la casa a seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 e il successivo decreto di trasferimento immobiliare viene emanato nel 2024.
A coloro che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 ed il 29 febbraio 2024 (entrata in vigore della nuova disciplina) è concesso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato nell’anno 2025.
Il credito è pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”.
A chi spetta il Bonus Prima casa
Il Bonus è indirizzato a tutti i giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Cosa prevede il Bonus casa under 36
Diversi i benefici legati all’agevolazione:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- limitatamente all’importo non usufruito con le modalità indicate sopra, in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
Per beneficiare del credito d’imposta, il contribuente deve presentare al notaio una dichiarazione tramite un atto integrativo, redatto con le stesse formalità giuridiche dell’atto di trasferimento. In tale dichiarazione, il contribuente deve esprimere la volontà di usufruire dei benefici fiscali “prima casa under 36” e attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
L’atto integrativo, che può essere sottoscritto anche dopo il 31 dicembre 2024 (purché entro il termine previsto per l’utilizzo del credito d’imposta), deve includere la conferma del contribuente di essere in possesso di un’attestazione ISEE valida nel 2024 o di aver già avviato la procedura per ottenerla tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).