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Posso sfruttare il Bonus infissi 50% se sostituisco solo i vetri delle finestre?

Bonus infissi 50%
Immagine di wirestock su Freepik

Il Bonus 50% è una delle detrazioni strutturali del nostro Paese, sarà valido fino al 31 dicembre 2024, dopodiché tornerà al 36%

(Rinnovabili.it) – Se cambio solo i vetri delle finestre della mia abitazione posso usufruire della detrazione del 50%? Considerando le tante novità che hanno interessato gli incentivi per l’edilizia negli ultimi mesi la domanda posta al Fisco da un committente dubbioso, è più che lecita. La sostituzione dei serramenti con elementi più performanti, è uno dei primi interventi suggeriti per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili, ma in quali casi è possibile avvalersi del Bonus infissi al 50% per le ristrutturazioni edilizie?

Bonus casa solo per la sostituzione dei vetri: si può utilizzare?

Il Bonus infissi 50% altro non è che il Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione, una delle poche detrazioni strutturali del nostro Paese, definita dall’articolo 16-bis del Tuir (Dpr n.917/1986).  

L’incentivo prevede temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, uno sconto del 50% ripartito in dieci rate annuali di uguale importo, per un ammontare massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2025 il Bonus Casa tornerà nella sua versione originale con una detrazione al 36% e una spesa massima di 48.000 euro.

Gli interventi ammessi sono quelli elencati nell’art.3 del Dpr 380/2001 manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Tra i lavori detraibili effettuati sia sulle singole unità, sia sulle parti comuni, rientrano quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico

Questi lavori, anche se corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi alla detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette, ovvero come ad esempio nel caso della sola sostituzione dei vetri degli infissi. 

Tuttavia, specifica l’Agenzia delle Entrate, per poter sfruttare il Bonus Infissi 50%, è necessario essere in possesso della idonea documentazione tecnica del produttore che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti previsti dalla norma (L n.447/1995).

“Pertanto – conclude il Fisco – la risposta al quesito è affermativa, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla citata legge di riferimento (circolare n. 121/1998, paragrafo 4)”.

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