Il colpo più forte lo ha assestato il Dl Superbonus di fine 2023 che ha cancellato con un colpo di spugna la possibilità di utilizzarlo per sostituire gli infissi, le porte, i serramenti, ma anche ristrutturare il bagno eliminando gli impedimenti fisici. Da allora il Bonus Barriere Architettoniche 2024 ha subito una battuta d’arresto. Tuttavia resta ancora una delle detrazioni più valide e con l’aliquota maggiore (75%) per determinati lavori edilizi.
Vediamo quando è ancora possibile usare il Bonus per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Quali sono gli interventi agevolabili dal Bonus Barriere Architettoniche nel 2024?
Come sottolineato, il Bonus Barriere Architettoniche 2024 perde l’agevolazione per alcuni interventi edilizi. Cancella la possibilità di sfruttare la detrazione per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari. Eliminando al contempo la possibilità di recuperare le spese di smaltimento e bonifica dei materiali del vecchio impianto sostituito.
A partire dalla data di entrata in vigore del Dl Superbonus (28 dicembre 2023) la detrazione al 75% prevista dal art. 119-ter del Decreto Rilancio può essere usata per l’adeguamento:
- di scale,
- rampe,
- ascensori,
- servoscale,
- piattaforme elevatrici.
Si potranno detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 ovviamente fermo restante il pagamento con bonifico parlante.
Chi può usufruire del Bonus Barriere Architettoniche 2024?
La detrazione pari al 75% delle spese sostenute è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per calcolare il limite di spesa ammissibile si dovranno tenere conto di tutte le unità abitative. A titolo di esempio, se l’edificio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Quali sono i requisiti per avere lo sconto in fattura?
La prima verifica da effettuare per accedere alla detrazione è la corrispondenza con i requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Chiarito ciò, la domanda successiva è in quali casi si può ancora usare lo sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche 2024. Il Decreto 39/2024 ed il Dl 11/2023 hanno modificato notevolmente la possibilità di sfruttare le opzioni alternative alla detrazione diretta del bonus. Le nuove disposizioni stabiliscono che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 sia ancora possibile la cessione o lo sconto a patto che:
- sia stata presentata la richiesta del titolo abitativo dove necessario;
- per gli interventi di edilizia libera invece, ma con lavori ancora non iniziati, farà fede solo un contratto stipulato tra le parti nel quale ci sia stato versato un acconto. Nulla da fare dunque per il solo preventivo.
Le cose cambiano per il Bonus Barriere Architettoniche 2024.
Sulle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 marzo 2024 si potrà optare per lo sconto in fattura sono nei seguenti casi deroga:
- per gli interventi sulle parti comuni dei condomini con prevalente destinazione abitativa;
- per le persone fisiche nel caso delle unifamiliari o unità abitative collocate in edifici plurifamiliari, la cessione del credito o sconto in fattura sarà possibile solo se il reddito di riferimento del proprietario sia inferiore ai 15.000 euro, oppure nel caso di un disabile accertato con legge 104 all’interno del nucleo familiare.
Gli interventi realizzati e le spese sostenute dopo il 31 marzo 2024 dovranno invece dimostrare che in data antecedente:
- sia stata presentato un titolo abilitativo;
- per gli interventi di edilizia libera invece, ma con lavori ancora non iniziati, farà fede solo un contratto stipulato tra le parti nel quale ci sia stato versato un acconto. Nulla da fare dunque per il solo preventivo.